Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1539 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1539 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NOME.
rilevato che, con due motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione all’art. 157, cod. pen. (primo motivo: si censura la sentenza impugnata sostenendo che l’episodio oggetto di contestazione risulta commesso il 19 luglio 2019, laddove la sentenza di annullamento con rinvio disposta da questa Corte reca la data del 29 febbraio 2024, e quella attualmente impugnata è datata 15 luglio 2025, ossia a sei anni meno quattro giorni dai fatti; il reato pertanto era prescritto alla data della sentenza d’appello); b) vizio di mancata motivazione sulla richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata osservando come, nonostante la richiesta di proscioglimento per prescrizione avanzata dal Procuratore Generale, la Corte d’appello ha motivato solo sulle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza tuttavia pronunciarsi sulla causa di estinzione del reato);
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, in particolare, essendo stato commesso il fatto in data 22/07/2019, al termine di prescrizione massima del reato (anni cinque, trattandosi di contravvenzione), con conseguente maturazione alla data del 22/07/2024, deve essere aggiunta la sospensione dei termini prevista per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, applicandosi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103; che, in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv. 288175 – 01); che, pertanto, nel calcolo dei termini di prescrizione rispetto a tali fattispecie dovrà tenersi conto dei periodi di sospensione decorrenti 1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a
un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.;
rilevato, pertanto, che, nel caso di specie, essendo stato commesso il reato in contestazione il 22 luglio 2019, poiché il termine di prescrizione era stato sospeso dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado, 15 ottobre 2020 (allorquando non erano compiuti ancora i cinque anni) fino alla pronuncia della sentenza d’appello intervenuta il 19 gennaio 2023 e, successivamente, dal giorno in cui scadeva il termine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado (21 giugno 2024), fino alla data della prima decisione della RAGIONE_SOCIALEzione (29 febbraio 2024) – nonché, inoltre, tenuto conto dell’annullamento con rinvio della prima sentenza di appello, dal termine del 31 luglio 2025, previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della seconda sentenza di condanna di secondo grado (15 gg., essendo stata pronunciata con motivazione contestuale in data 15 luglio 2025), sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva di questa Corte (ossia in data 11 dicembre 2025) – il termine di prescrizione non era sicuramente maturato, operando infatti le seguenti sospensioni: 1) la sospensione massima di un anno e sei mesi (dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della prima sentenza di appello: 19/01/2023); 2) la sospensione di dieci mesi e dieci giorni (dal termine previsto per il deposito della motivazione della prima sentenza di appello, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza rescindente di questa Corte: 29/02/2024); 3) la sospensione di quattro mesi e tredici giorni (dal termine per il deposito della motivazione della seconda sentenza di appello, emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva: 11/12/2025); ne discende, quindi, che la sospensione complessiva è stata pari a due anni, otto mesi e ventitré giorni, da aggiungersi a quella massima quinquennale (22 luglio 2024), con conseguente maturazione alla data del 1 aprile 2027;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, l’11/12/2025