Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41980 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico M GLYPH , in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha conci GLYPH chiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 20/11/2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Avellino, con cui COGNOME NOME è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con condanna dell’imputato alla pena di giustizia.
All’imputato si contestava di avere cagioNOME la morte di NOME, per colpa generica e specifica, consistita quest’ultima nella violazione dell’art. 145, comma 5 e 10, cod. strada, perché, alla guida dell’autovettura Opel, nell’effettuare una manovra di svolta a sinistra senza ottemperare all’obbligo di dare la precedenza agli altri veicoli, obbligo indicato dal segnale di STOP, si scontrava con il veicolo Fiat Fiorino, condotto da NOME. In seguito al sinistro stradale la vittima riportava lesioni gravissime che lo conducevano a morte in data 8/10/2007.
I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, riconoscevano nella condotta serbata dall’imputato i profili di colpa in contestazione e, all’esito della ricostruzione della complessa storia clinica della vittima, il nesso eziologico tra lo scontro tra i veicoli e l’evento morte, avvenuto a distanza di circa tre mesi dal sinistro stradale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Violazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen., erroneo computo del termine di prescrizione.
II) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il reato contestato all’imputato, lamenta la difesa, si è estinto per intervenuta prescrizione in data 5/7/2022, prima dell’udienza fissata innanzi alla Corte d’appello il 20/11/2023, data in cui è stato celebrato il giudizio ed emessa la sentenza.
La Corte di merito non avrebbe tenuto conto della prescrizione della fattispecie in esame, incorrendo nella violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., che impone di rilevare anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, le cause di estinzione del reato.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato, non essendo decorso il termine massimo di prescrizione del reato de quo all’atto della emissione della sentenza di appello come sostenuto invece dalla difesa.
Il termine ordinario di prescrizione della fattispecie di cui all’art. 589 comma 2, cod. pen, per effetto del raddoppio previsto dall’art. 157, comma 6, cod. pen., è pari ad anni 12, risalendo la consumazione del reato ad epoca anteriore alla modifica apportata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla I. 24 luglio 2008, n. 125, in vigore dal 27/5/2008, che ha innalzato da 5 a 7 anni di reclusione la pena massima edittale del reato.
Il termine massimo di prescrizione del reato de quo, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., è pari a complessivi anni 15 (cfr. Sez. 4, n. 20912 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281244:”Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen. e prima della modifica dell’art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni”).
Poiché la consumazione del reato risale all’8/10/2007, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato in data 8/10/2022. Devono tuttavia aggiungersi a detto termine i copiosi periodi di sospensione della prescrizione – intervenuti durante la celebrazione del giudizio di primo grado – che ammontano a complessivi anni 2, mesi 1 e giorni 21, risultanti dall’esame degli atti (dal 17/11/2011 al 23/5/2012 per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense; dal 29/5/2013 al 29/1/2014 per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense; dall’11/11/2015 al 27/4/2016 per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense; dal 27/4/2016 al 26/10/2016 per rinvio accordato dal giudice su richiesta delle parti). I periodi di sospensione richiamati – del tutto trascurati dalla difesa nel ricorso – vanno calcolati pe intero (in argomento si vedano Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, COGNOME, Rv. 284154:”L’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione
dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.”; Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 281243:”Il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen.”).
Sommando il periodo complessivo di anni 2 mesi 1 e giorni 21 al termine sopra indicato (8/10/2022), la prescrizione del reato maturerà in data 29 novembre 2024.
Si impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 24 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore