Sospensione Prescrizione: Come si Calcola in Caso di Rinvio Udienza?
La corretta determinazione del termine di prescrizione è un elemento cruciale nel processo penale. Un errore nel calcolo può portare all’estinzione del reato, vanificando l’azione giudiziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su come la sospensione prescrizione, causata da un rinvio richiesto dalla difesa, influisca sul computo finale. Questo caso evidenzia la necessità di considerare ogni singolo giorno di sospensione per stabilire con esattezza la data di perenzione del reato.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, presentava ricorso per cassazione, sostenendo che il reato a lui ascritto, previsto dall’art. 341-bis del codice penale, si fosse estinto per intervenuta prescrizione. Il ricorrente basava la sua tesi su un calcolo del termine massimo, ritenendo che fosse già decorso al momento della pronuncia della sentenza d’appello.
La Questione Giuridica: Il Calcolo della Sospensione Prescrizione
Il fulcro della questione non riguardava la durata base del termine di prescrizione, che le parti concordavano essere di nove anni a causa della contestata recidiva. Il punto controverso era, invece, il corretto computo di un periodo di sospensione. Nello specifico, durante il processo di primo grado, un’udienza era stata rinviata su richiesta del difensore per adesione a un’astensione dalle udienze indetta dall’associazione di categoria. Questo rinvio aveva generato un periodo di sospensione del corso della prescrizione di 63 giorni. Il ricorrente, nel suo calcolo, non aveva tenuto adeguatamente conto di questo slittamento.
L’impatto del Rinvio sul Termine Finale
La difesa sosteneva che il reato si fosse prescritto prima della sentenza di secondo grado, emessa il 25 ottobre 2024. Tuttavia, la Corte di Cassazione è stata chiamata a verificare se, aggiungendo i 63 giorni di sospensione, il termine ultimo per la prescrizione superasse effettivamente tale data.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: i periodi di sospensione del processo, causati da legittimi impedimenti o richieste delle parti (come nel caso di astensione degli avvocati), devono essere sommati al termine di prescrizione ordinario.
Nel caso specifico, aggiungendo i 63 giorni di sospensione al termine base, la data finale di estinzione del reato veniva spostata al 16 dicembre 2024. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa il 25 ottobre 2024, essa era intervenuta prima del compimento della prescrizione. Il reato, quindi, non era estinto.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
Sulla base di questo chiaro e aritmetico ragionamento, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia rafforza l’importanza di una meticolosa attenzione nel calcolo dei termini processuali. Sottolinea come ogni evento che causa una sospensione, anche se di breve durata, abbia un impatto determinante sulla vita del processo e possa fare la differenza tra l’estinzione di un reato e la definitività di una condanna.
Come incide un rinvio dell’udienza per sciopero degli avvocati sulla prescrizione del reato?
Un rinvio concesso su richiesta della difesa per adesione a un’astensione di categoria determina la sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio. Tale periodo deve essere sommato al termine di prescrizione ordinario, posticipandone la data di scadenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Il calcolo della prescrizione effettuato dal ricorrente non teneva conto di un periodo di sospensione di 63 giorni, che, una volta aggiunto, dimostrava che il reato non si era estinto alla data della sentenza di secondo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 24/11/1992
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Luca
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’a 341-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto che, oltre a doversi determinare il relativo termine in anni nove in ragione della contestata recidiva (come dallo stesso ricorrent ammesso), occorre computare il periodo di sospensione di 63 giorni, giusta richiesta di rinvio formulata dal difensore all’udienza del 23 marzo 2017 (rinviata all’udienza del 25 maggio 2017) per adesione all’astensione dalle udienze indetta dall’associazione di categoria, così facendo slittare la data dì perenzione della causa di estinzione del reato al 16 dicembre 2024, data successiva alla sentenza di secondo grado emessa il 25 ottobre 2024;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2025.