Sospensione Prescrizione: L’Impatto dell’Astensione degli Avvocati e del Covid-19
L’istituto della prescrizione è uno dei pilastri del diritto penale, ma il suo calcolo può essere influenzato da vari fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: la sospensione prescrizione a seguito dell’adesione del difensore all’astensione dalle udienze. Questa pronuncia chiarisce che tale sospensione non è soggetta ai limiti di durata ordinari, fornendo un’interpretazione importante per la pratica legale quotidiana, specialmente alla luce delle interruzioni processuali causate anche dall’emergenza pandemica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sosteneva che il reato a lui ascritto, commesso nel gennaio 2015, si fosse ormai estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado, avvenuta nel marzo 2023. La tesi difensiva si basava su un calcolo dei termini che, secondo l’imputato, non teneva adeguatamente conto dei principi che regolano la materia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza del calcolo effettuato nei gradi di merito, che aveva tenuto conto di due distinti e significativi periodi di sospensione dei termini di prescrizione. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Calcolo della Sospensione Prescrizione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle cause di sospensione prescrizione applicate al caso specifico. La Corte ha evidenziato due periodi:
1. Astensione del Difensore: Un primo periodo di 238 giorni è stato causato dal rinvio di un’udienza per l’adesione del difensore a un’astensione collettiva indetta dalle Camere Penali. Su questo punto, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’astensione non costituisce un legittimo impedimento, ma determina una sospensione del processo e, di conseguenza, del corso della prescrizione. Crucialmente, questa tipologia di sospensione non rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 159, comma 1, n. 3 del codice penale, che stabilisce un limite massimo di durata di 60 giorni. La sospensione, in questo caso, si protrae ex lege fino alla data della successiva udienza, senza limiti di durata predeterminati.
2. Emergenza Covid-19: Un secondo periodo di 64 giorni è derivato dalla sospensione dei procedimenti imposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19 (art. 83, d.l. n. 18/2020).
Sommando questi periodi di sospensione al termine ordinario di prescrizione, la Corte ha concluso che, alla data della sentenza di primo grado, il reato non era ancora estinto. La dichiarazione di prescrizione era quindi giustamente intervenuta solo in una fase successiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Stabilisce con chiarezza che l’adesione di un avvocato a uno sciopero di categoria ha l’effetto di “congelare” il decorso della prescrizione per tutto il tempo necessario a celebrare l’udienza successiva, a prescindere dalla durata dell’intervallo. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover calcolare con estrema attenzione i termini, tenendo conto che le astensioni collettive possono spostare in avanti la data di estinzione del reato in modo molto più significativo rispetto ad altre cause di rinvio. La pronuncia offre quindi certezza interpretativa, ribadendo che il diritto di astensione, pur legittimo, non può risolversi in un vantaggio processuale per l’imputato attraverso un’abbreviazione del tempo necessario a perseguire il reato.
L’adesione di un avvocato a un’astensione collettiva dalle udienze sospende la prescrizione?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che l’adesione del difensore a un’astensione collettiva indetta dalle associazioni di categoria determina ex lege la sospensione del corso della prescrizione del reato.
Qual è la durata della sospensione della prescrizione in caso di astensione dell’avvocato?
La sospensione dura per tutto il periodo che intercorre tra la data dell’udienza rinviata e la data della successiva udienza. A differenza di altre ipotesi di rinvio su richiesta della difesa, non si applica il limite massimo di 60 giorni previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, non viene esaminato nel merito. La legge (art. 616 c.p.p.) prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7638 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7638 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ADELFIA il 22/06/1969
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento alla data di pronuncia della sentenza di primo grado con conseguente revoca delle statuizioni civili è manifestamente infondato in quanto anche considerando solo i periodi di sospensione, correlati al rinvio per adesione del difensore all’astensione dalle udienze (gg.238 dall’udienza del 22/10/2019 a quella del 16/06/2020) e quelli relativi alla sospensione dovuta alla pandemia da Covid-19 per complessivi 64 giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giustifica la dichiarazione di prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (7 marzo 2023), tenuto conto della data di consumazione del reato al 5/1/2015, e considerato che l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo determina ex lege la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025
GLYPH
Il Con GLYPH liere estensore
Il Presidente