Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6063 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LORETO il 14/01/2000
avverso l’ordinanza del 01/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Macerata
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in preambolo il Giudice per le indagini prelimina del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, confronti di NOME COGNOME la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica ut già applicata in relazione alla condanna pronunciata a suo carico il 3 mag 2023, divenuta irrevocabile il 10 giugno 2023, per i reati di cui agli art 585, 635 e 612 cod. pen.
L’originaria pena di due anni di reclusione era stata sostituita con il lav pubblica utilità che il condannato aveva svolto presso la Croce Rossa, fin quando, il 3 febbraio 2024, aveva fatto ingresso in carcere in seguito alla r della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa riguardo ad altro titolo esecutivo.
Per tale ragione, il giudice dell’esecuzione, ritenuta l’incompatibilità sanzione sostitutiva con lo status detentionis, aveva revocato il lavoro di pubblica utilità e disposto il ripristino «della pena originaria ovvero del r della stessa (tenuto conto del periodo effettivamente svolto di lavoro di pubb utilità)», con trasmissione degli atti al Pubblico ministero al Magistr sorveglianza per quanto di rispettiva competenza.
Ricorre per cassazione il difensore del condannato, articolando un unic motivo con il quale è denunciata la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 59 e 66 I. n. 698 del 1981.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso denunciato vizio per avere violato il disposto dell’art. 68 legge n. 689 del che prevede espressamente che l’esecuzione della sanzione sostitutiva è sospe in caso di arresto della persona che la sta scontando, come peraltro affer anche dalla giurisprudenza di legittimità, citata nel ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto co requisitoria scritta depositata il 30 settembre 2024, ha concluso l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
L’art. 68, al comma 1, n. 689 del 1981 prevede espressamente che «L’esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domicil
sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notific di un ordine di carcerazione o di consegna; l’esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva»; al comma 4, prevede inoltre che «La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti».
Diversamente, soltanto la violazione di una delle specifiche prescrizioni imposte può comportare, a norma degli artt. 66 e 108 della stessa legge, la revoca della sanzione sostitutiva e la conversione della restante parte di pena nella pena detentiva sostituita, ovvero – quanto alla detenzione domiciliare e al lavoro di pubblica utilità – in altra pena sostitutiva più grave.
L’art. 72 I. 689 del 1981 impone, invece, la revoca della misura ove sopravvenga condanna definitiva per un fatto commesso dopo ovvero durante l’esecuzione della pena sostitutiva, ove la condotta tenuta appaia incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva.
In favore di detta esegesi delle richiamate disposizioni normative si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, sebbene con riferimento alle sanzioni sostitutive previgenti rispetto alla riforma intervenuta con d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265668; Sez. 1, Sentenza n. 16414 del 15/04/2008, COGNOME, Rv. 239582 Sez. 1, n. 38042 del 05/10/2005, Teran, Rv. 232462), precisando inoltre che l’espressa previsione dei casi di revoca contenuta nella legge e la natura di norme penali sostanziali di sfavore delle disposizioni citate ne precludono l’interpretazione estensiva o analogica (Sez. 1, n. 26984 del 17/05/2001, COGNOME, Rv. 219906).
Osserva, dunque, il Collegio come detti principi possano ritenersi senz’altro trasponibili anche alle pene sostitutive introdotte con la cd. riforma Cartabia.
Sicché, anche nel vigore della nuova sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la sua revoca avrebbe potuto conseguire esclusivamente alla violazione delle prescrizioni o alla condanna a pena detentiva per fatto commesso successivamente, ovvero in costanza della sostituzione della pena, laddove, invece, a norma del citato art. 68, comma 1, n. 689 del 1981, l’esecuzione della sanzione resta semplicemente sospesa in caso di arresto in flagranza, ordinanza custodiale ovvero di consegna del soggetto.
Venendo al caso che ci occupa, l’ordinanza impugnata, che ha applicato lo schema della conversione della sanzione sostitutiva previsto per la distinta ipotesi d’inosservanza di una delle specifiche prescrizioni del lavoro di pubblica utilità e disposto la revoca della pena sostitutiva, senza preventiva ‘nte
verificare se l’ingresso in Istituto penitenziario di Baiocco fosse determinato dalla revoca di misura alternativa alla detenzione riguardante altro titolo esecutivo ovvero dalla mancata osservanza delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva, dev’essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Macerata.
Così deciso il 30 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente