Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28584 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARTINO D’AGRI il 01/12/1959
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/seyeite le conclusioni del PG 0A-33 g”. n ‘(4- CO C- 0 VC:Z2– CA/ GLYPH t&- /
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova con provvedimento emesso in data 19 dicembre 2024 ha dichiarato non luogo a provvedere in riferimento alla domanda di sospensione della pena accessoria introdotta da COGNOME NOMECOGNOME
Costui, libero sospeso in forza della avvenuta sospensione dell’ordine di esecuzio del 19 settembre 2024, ha presentato domanda di affidamento in prova ma l’udienza di trattazione della domanda di misura alternativa non è stata anc fissata.
Pertanto, il Tribunale di Sorveglianza rileva che la domanda di sospensione del pena accessoria (astrattamente ammissibile ai sensi dell’art.51 quater ord.pen.) non può essere vagliata, dovendo necessariamente essere trattata ne procedimento “principale”.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME Francesco. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1 In premessa si ripercorre la vicenda esecutiva.
La sentenza di condanna è divenuta irrevocabile in data 17 settembre 2024, all pena di un anno e otto mesi di reclusione. Vi è stata la sospensione dell’ordin esecuzione e vi è domanda di affidamento in prova ai servizi sociali.
La pena accessoria della sospensione dalla attività medica (per la durata della p detentiva) è stata messa in esecuzione in data 8 ottobre 2024.
2.2 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quant previsto dall’art.51 quater ord.pen. .
Il ricorrente evidenzia che la disposizione dell’ordinamento penitenziario preve la facoltà del Tribunale di Sorveglianza di disporre la sospensione delle p accessorie in caso di applicazione della misura alternativa ma non esclude che decisione in punto di pene accessorie possa essere presa in via autonoma (anch prima della decisione sulla domanda principale). Vi sarebbe, pertanto, un illegittima negazione dell’intervento giurisdizionale correlata – peraltro – ad una ragione non imputabile al condannato, ossia il ritardo nella trattazione della domanda principale.
2.3 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.
Il ricorrente evidenzia che il Tribunale di Sorveglianza afferma in modo n adeguato la impossibilità di decidere in modo autonomo sulla domanda. L’avvenuta esecuzione, nelle more, della pena accessoria (che in omaggio alle esigenze rieducazione potrebbe essere sospesa) rendeva urgente l’intervent giurisdizionale.
2.4 Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione.
Il Tribunale omette di valutare le ragioni di urgenza che erano state rappresent con particolare riferimento al fatto che l’esercizio della professione medica fa parte del programma di volontariato in atto, strumentale alla ammission all’affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
A fronte della laconica negazione di ogni possibile intervento anticipator contenuta nella decisione impugnata, la prospettiva seguita dal ricorrente incentra – in tutta evidenza – sulla tesi della attribuzione al Tribu Sorveglianza del potere di apprezzare in modo «disgiunto» la sospensione della pena accessoria (già in esecuzione) rispetto alla domanda di ammissione all misura alternativa dell’affidamento in prova, riguardante la pena principale.
2.1 Tuttavia ad una simile interpretazione osta il dato letterale esp nell’articolo 51 quater della legge n.354 del 1975 (disposizione introdotta dal d.lgs. n.123 del 2 ottobre 2018), lì dove si afferma che «in caso di applicazione d misura alternativa..» vi è il potere di sospendere l’esecuzione della eventuale accessoria.
Dunque la logica del legislatore (il quale ovviamente ragiona in una dimension astratta, come si dirà più avanti) è chiara : solo in caso di applicazione della alternativa e, dunque, di decisione «positiva» sulla domanda principale vi potere – per facilitare il percorso di risocializzazione – di sospendere l’esec della pena accessoria.
Se sulla domanda principale non si è provveduto, questo potere non viene i essere.
Peraltro, come è noto, l’esito positivo dell’affidamento in prova compo l’estinzione delle pene accessorie temporanee atteso che queste sono defin dall’art. 20 cod. pen. “effetti penali” della condanna e che l’art. 47, comm legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall’art. 1, comma 7, legge gennaio 2019, n. 3, collega all’esito favorevole della prova l’estinzione, olt della pena detentiva, anche di “ogni altro effetto penale, ad eccezione d pene accessorie perpetue.
Ora, non è chi non veda che pure a fronte della formale «esattezza» de decisione del Tribunale di Sorveglianza – nel senso che non vi è possibilit valutazione disgiunta dei due profili – la soluzione, sul piano sistematico, non tutto soddisfacente.
3.1 II Collegio non ignora, infatti, che la condizione del soggetto cd. «l sospeso» è condizione certamente anomala, derivante da un profilo prasseologico, rappresentato dalla non sollecita fissazione innanzi ai Tribunale di Sorvegli delle domande di ammissione alla misura alternativa alla detenzione, aspetto ch – effettivamente – non è dominabile dal condannato. In tal senso la previsi legislativa del potere congiunto di valutare l’ammissione alla misura alternati la sospensione della pena accessoria pare muoversi su un terreno formale e no di obiettiva considerazione della prassi.
Va infatti considerato che in pendenza della decisione del Tribunale di Sorveglian la pena «principale» è sospesa in forza del meccanismo delineato dal legislat all’articolo 656 cod.proc.pen. e ciò rientra in una logica di sistema per cu pena potrebbe essere eseguita in forma «non detentiva» non ha senso eseguirla «in carcere» in pendenza di siffatta valutazione.
Si tratta di un sistema che si basa su un principio generale di tutela dei con di una possibile decisione favorevole sulla domanda di parte (affidamento in prov o altra misura alternativa) e sulla aspirazione del sistema penale a promuovere profilo di risocializzazione che eviti il transito del condannato, anche tempora in carcere, ove possibile.
3.2 Ciò non è espressamente previsto per la pena accessoria, atteso che previsione di legge di cui all’art. 662 cod.pen. non si raccorda ai contenu citato articolo 656 cod.proc.pen. .
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, le pene acces possono essere eseguite in qualsiasi momento posteriore alla formazione del
Il Presidente
giudicato (v. tra le altre Sez. I n. 33541 del 6.7.2016, rv 267463, nonché Se
n. 36870 del 3.2.2013, n.m.).
Ciò determina, in effetti, un potenziale pregiudizio per il soggetto “libero sos
atteso che lì dove – come
nel
caso
del
ricorrente –
si
ponga in esecuzione la pena
accessoria prima della udienza in cui si valuta la domanda di misura alternativa
vanifica del tutto la possibilità – pur prevista dalla legge di ordina
penitenziario – di sospensione della pena accessoria in pendenza di esecuzion
della misura alternativa.
3.3 Tuttavia, pur dovendosi prendere atto di simile aporia sistematica,
evidenziato che l’organo giurisdizionale cui devolvere siffatta questione
individuato nel giudice della esecuzione, in ragione delle sue proprie competen
in tema di eseguibilità del titolo, e non certo nel Tribunale di Sorveglianza, pr
in ragione della formulazione letterale del citato articolo 51
quater
ord. pen. .
Al rigetto del ricorso segue
ex lege
la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in data 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale