Sospensione Patente Veicolo Terzo: La Cassazione Fissa il Minimo a Due Anni
La tematica della sospensione patente veicolo terzo torna al centro del dibattito giurisprudenziale con una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione. La sentenza in esame chiarisce in modo inequivocabile la durata minima della sanzione accessoria per chi commette il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti utilizzando un’automobile non di sua proprietà. Questa decisione stabilisce un principio fondamentale: in tali circostanze, la sanzione base viene raddoppiata, escludendo la possibilità per il giudice di scendere al di sotto di questa soglia aggravata.
Il Caso in Esame
Il procedimento trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia. Un automobilista, imputato per il reato previsto dall’art. 187 del Codice della Strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), aveva concordato una pena di quattro mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Il punto controverso, tuttavia, riguardava la sanzione amministrativa accessoria: il giudice di primo grado aveva disposto la sospensione della patente per una durata ridotta, senza tener conto di una circostanza aggravante specificata nel capo d’imputazione: il veicolo guidato dall’imputato apparteneva a un’altra persona.
La Decisione della Corte sulla Sospensione Patente Veicolo Terzo
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Secondo l’accusa, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il raddoppio della durata della sospensione, come espressamente previsto dall’art. 187, comma 1, del Codice della Strada. La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, ritenendolo fondato.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla durata della sospensione della patente. Utilizzando i poteri conferitigli dall’art. 620, comma 1, lett. l) del codice di procedura penale, ha rideterminato direttamente la sanzione, fissandola nella misura minima di due anni.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su una lettura chiara e rigorosa della normativa. L’articolo 187, comma 1, del Codice della Strada stabilisce che la guida sotto l’effetto di stupefacenti comporta, come sanzione accessoria, la sospensione della patente da uno a due anni. La stessa norma, tuttavia, introduce un’aggravante specifica: “Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata”.
Questo raddoppio non è una facoltà discrezionale del giudice, ma un obbligo di legge. Di conseguenza, nel momento in cui viene accertato che il veicolo è intestato a terzi, il minimo edittale della sanzione non è più di un anno, ma di due anni, e il massimo passa da due a quattro anni. Il giudice di primo grado, applicando una sospensione di soli sei mesi (anche se all’esito positivo dei lavori di pubblica utilità), è incorso in un palese errore di diritto, irrogando una sanzione inferiore al minimo legale inderogabile.
La Cassazione ha pertanto corretto questo errore, annullando la statuizione errata e fissando la durata della sospensione in due anni. Ha inoltre precisato che resta salva la possibilità per il giudice di applicare l’ulteriore riduzione prevista in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità (art. 187, comma 8-bis), ma tale riduzione dovrà essere calcolata partendo dalla nuova base minima di due anni.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce la severità del legislatore nei confronti di chi si mette alla guida alterato da sostanze stupefacenti, specialmente quando viene utilizzato un veicolo di proprietà altrui. Le implicazioni pratiche sono immediate:
1. Certezza del Diritto: La decisione consolida un’interpretazione univoca della norma, fornendo ai tribunali una guida chiara ed evitando pronunce difformi su casi analoghi.
2. Aggravamento della Sanzione: Gli automobilisti devono essere consapevoli che utilizzare l’auto di un amico, di un familiare o di un’azienda per commettere questo tipo di reato comporta conseguenze molto più gravi per la propria patente di guida.
3. Inderogabilità del Minimo Legale: Il principio affermato è che i minimi edittali previsti dalla legge, specialmente quando aggravati da circostanze specifiche, non possono essere violati dal giudice, neanche in sede di patteggiamento.
Cosa succede alla durata della sospensione della patente se si guida sotto l’effetto di stupefacenti con un’auto non di proprietà?
Secondo la sentenza, la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente, normalmente prevista da uno a due anni, viene obbligatoriamente raddoppiata. Di conseguenza, la sospensione minima diventa di due anni e quella massima di quattro.
Il giudice può applicare una sospensione inferiore al minimo di legge in questi casi?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non ha la discrezionalità di irrogare una sanzione inferiore al minimo previsto dalla legge, che in caso di veicolo appartenente a un terzo è fissato in due anni.
La sentenza della Cassazione ha rinviato il caso a un altro giudice per una nuova decisione?
No, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza precedente “senza rinvio” per quanto riguarda la durata della sanzione. Ha deciso direttamente la questione nel merito, fissando la durata della sospensione della patente a due anni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40725 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
MATLOUB AHMED SAYED COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida p,”
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Brescia ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., applicando la pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, nei confronti di NOME, imputato del reato di cui agli artt. 187, commi 1 e 1quater, e 186 bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Brescia l’ 8 dicembre 2022.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo erronea applicazione di legge penale con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L’art. 187, comma 1, cod. strada prevede che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata; nel caso concreto, essendo il veicolo intestato a terzi, si sarebbe dovuto operare il raddoppio della sanzione, da determinarsi da due a quattro anni e da ridurre eventualmente della metà in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con GLYPH rinvio, GLYPH limitatamente alla GLYPH durata GLYPH della GLYPH sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
4. Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, la pronuncia concerne il reato di guida in condizioni di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, dal cui accertamento consegue, secondo quanto stabilisce l’art. 187, comma 1, cod. strada, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Il decidente risulta aver applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per sei mesi all’esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Ma la medesima disposizione prevede che la misura della sanzione amministrativa accessoria in esame, stabilita dall’art. 187 cod. strada da un minimo di un anno a un massimo .di due, sia raddoppiata nel caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. Risultando sin dal capo d’imputazione che il veicolo è intestato a terzi, il giudice ha, dunque, irrogato la sanzione accessoria in misura inferiore al minimo previsto dalla legge, applicando oltretutto alla sanzione
minima di un anno la ridùzione della metà prevista in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
La durata della sospensione della patente di guida, essendo previsto un periodo minimo di anni uno, non poteva invece essere inferiore ad anni due. Ai sensi dell’art. 620 lett.1) cod. proc. pen. deve essere, dunque, determinata in anni due la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, previo annullamento senza rinvio della erronea statuizione. E’ fatta salva l’ulteriore riduzione che potrà essere stabilita dal giudice, ai sensi dell’art. 187, comma 8bis, cod. strada, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che determina in anni due. Così deciso il 17 ottobre 2024
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