Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28470 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROWN STRFET( AUSTRALIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di ENNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 gennaio 2024 /il Tribunale di Enna ha assolto COGNOME NOME dal reato a lui ascritto ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, in quanto non punibile ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, altresì disponendo, in ossequio all’art. 186, comma 2, cod. strada, l’applicazione all’imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per intervenuto esercizio da parte del giudice di merito di un potere invece riservato alla competenza dell’autorità amministrativa.
Avrebbe, in particolare, errato il Tribunale di Enna per avere applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in una situazione di carenza di potere, non potendo esso disporre la condanna a tale sanzione dopo l’effettuato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che consente l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ma solo a seguito di assunzione da parte del competente AVV_NOTAIO.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, Con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da eliminarsi, con trasmissione degli atti al competente AVV_NOTAIO.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Trova GLYPH applicazione, GLYPH infatti, GLYPH in GLYPH termini GLYPH troncanti, GLYPH il GLYPH principio autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui, in tema di
guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al AVV_NOTAIO, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (così, espressamente, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592-01). Per come precisato nella motivazione di tale pronuncia, l’indicata «soluzione interpretativa, fondata sulla ritrovata autonomia della sanzione accessoria, trova conferma nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 224 e del comma 6 dell’art. 224-ter: l’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Tale enunciazione rende viepiù chiara la virtuale autonomia delle sanzioni amministrative, che si manifesta anche a seguito dell’estinzione delle sanzioni penali. E non vi è chi non veda che coerenza del sistema impone di ritenere che tale autonomia si manifesti anche nel caso in cui la punibilità sia esclusa a mente della nuova normativa».
Ne deriva, in conclusione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare. Deve essere disposta, altresì, la trasmissione di copia della presente sentenza al AVV_NOTAIO di Enna, per quanto di relativa competenza.
P. Q . 1 4411.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al AVV_NOTAIO di Enna, per quanto di competenza.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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