Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6796 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Crotone, dichiarata non punibile l’imputata per particolare tenu del fatto, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell patente di guida per la durata di mesi nove.
1.2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo, si deducono l’inosservanza l’erronea applicazione dell’art. 224, comma 3, e dell’art. 224-ter comma 6, d.lg 30/04/1992, n. 285, perché l’anzidetto provvedimento di sospensione della patente di guida è demandato per legge agli organi amministrativi, attesa l sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo, lamentano la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, poiché nell’applicare la sanzione amministrativa accessoria, il Tribunale ha erroneamente fatto richiamo alla lettera c) dell’art. 186 cod. strada, mentre alla ricorrente è ascritta la lettera b) della medesima norma. La difesa censura inoltre il richiamo, che si legge nella sentenza impugnata, ad una pronuncia di legittimità antecedente a quella delle Sezioni Unite che, in caso di assoluzione ai sensi dell’a 131-bis cod. pen., demandava il potere di disporre la sanzione amministrativa accessoria al AVV_NOTAIO.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullament senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione di copia del decisione al AVV_NOTAIO di Crotone per quanto di competenza.
3. Il ricorso è fondato.
Esprimendosi sulla questione relativa all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso d riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di guida in stato d ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, cons l’applicazione, demandata al AVV_NOTAIO, delle sanzioni amministrative accessori stabilite dalla legge (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592) Nella motivazione di tale sentenza si legge, invero, che “quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto della
prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna.”
L’insegnamento delle Sezioni Unite è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che la sanzione amministrativ accessoria della sospensione della patente di guida si applica in tutti i casi in sia accertamento del fatto, mentre per la confisca la norma richiede che vi s stata pronunzia di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (Se 4, n. 7526 del 04/12/2018, PG c/Gansi Giuseppe, Rv. 275127, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per partic tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può dispo sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto previst dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. In motivazione, la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensio della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all’accertamento del reato).
In conformità ai principi appena richiamati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente conferma della sospensione della patente di guida che deve essere eliminata, con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicata sanzione amministrativa accessoria e dispone trasmettersi copia della presente sentenza al AVV_NOTAIO competente.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente