Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49302 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FUCECCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di PISTOIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 26 giugno 2023, il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica ha applicato nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al delitto di cui all’art. 189, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, la pena concordata di mesi otto di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due (dichiarando altresì non doversi procedere nei confronti del medesimo per il reato di cui all’art. 590 bis, comma 1, cod.pen. perché l’azione penale non doveva essere proseguita per mancanza di querela).
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla durata del periodo di sospensione della patente di guida.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte , chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, COGNOME, Rv. 273091).
Ne consegue che il ricorso proposto dall’imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 606, comma 2, cod.proc.pen.,deve ritenersi ammissibile.
Con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di c all’art. 448 cod.proc.pen., comma 2-bis, a norma del quale per le sentenze emesse ex art. 444 cod.proc.pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
5. Nel merito la censura è, tuttavia, infondata.
Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E’ principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti, come nella specie, non oltre la media edittale e non constino specifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, RAGIONE_SOCIALE ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252738).
Qualora, invece il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media 2 q edittale, ha l’onere di fornire una motivazione che dé-ica-cla.ne conto dei criteri di cui all’art. 218 comma 2 C.d.S., ovvero della commisurazione della durata in ragione dell’entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635-02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv, 252738-01)
Nel caso di specie, il Giudice ha applicato la sospensione in una misura prossima al minimo edittale, assolvendo adeguatamente l’onere motivazionale con riferimento al fatto, descritto nella contestazione ed ai precedenti dell’imputato.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, lì 8 novembre 2023