Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da .
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di RIMINI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ;34 tv
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Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo -121,1A4 GLYPH cLitc Cr:t. e (..:144* GLYPH 3(7 GLYPH , GLYPH J – ~lla
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di COGNOME NOME impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini, dichiarato estinto il reato allo stesso ascritto (art. 5 bis, comma 1, cod. pen.) per remissione e conseguente accettazione della querela, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1.2. Con l’unico motivo proposto, lamenta l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, della sanzione amministrativa ex rt. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in assenza di un provvedimento di condanna, nonché la violazione di legge per avere il Giudice esercitato una potestà riservata ad altra autorità.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione in ordine alla sospensione della patente di guida.
In data 15/01/2024, è pervenuta memoria del difensore, AVV_NOTAIO.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. La pronuncia della sentenza di estinzione del reato per qualunque causa preclude, invero, l’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza al prefetto (ex multis, Sez. 4 n. 13033 del 10/02/2023, COGNOME NOME, Rv. 284558 -01; Sez. 4 n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 273088). L’art. 224, comma 3, cod. strada dispone, infatti, che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dal morte dell’imputato, spetta al Prefetto accertare l’eventuale sussistenza dell condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria – sospensione o revoca della patente di guida -, Procedendo ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. Tanto si desume altresì da disposto dell’art. 221, comma 2, cod. strada, il quale prevede che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto d una condizione di procedibilità.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’applicata sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che viene eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicata sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.
Così deciso il 1° febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente