Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 384 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 384 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RICCIA il 18/12/1961
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del GIP del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’iriammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore avv. NOME COGNOME
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel dichiarare l’estinzione del reato dell’art. 186, comma 2, lett. d), decreto legislativo 30 april 1992, n. 285, in virtù del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di NOME COGNOME ha ridotto ad anni uno la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, originariamente inflitta per la durata di anni due con sentenza di applicazione della pena in data 7 settembre 2021, trattandosi della conduzione di un veicolo appartenente a un terzo (quindi non confiscabile).
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, perché la sanzione della sospensione della patente doveva essere ridotta a sei mesi, similmente a quello che accade quando il veicolo è di proprietà dell’imputato, in quanto la sanzione originariamente inflitta era pari ad un anno, raddoppiata soltanto in considerazione dell’appartenenza a terzi del veicolo.
In particolare, rileva una disparità di trattamento tra il trasgressore proprietario del veicolo e il trasgressore non proprietario del veicolo, essendo quest’ultimo pregiudicato dall’irrogazione della sanzione della sospensione della patente raddoppiata; il giudice, nella prospettazione difensiva, avrebbe dovuto prima revocare il disposto raddoppio della sanzione e poi diminuirla per la metà, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
2.1. Il difensore ha depositato una memoria di replica, alla requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte, con la quale insiste nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come messo in luce dal ricorso, il raddoppio della sanzione della sospensione della patente previsto per il caso del reato comrnesso da soggetto non proprietario del veicolo, trova puntuale supporto normativo.
Sotto tale profilo, quindi, la riduzione ad anni uno, nel caso di estinzione del reato nel caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, è stata correttamente applicata, tenuto conto che la sentenza di applicazione della pena
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in data 7 settembre 2021 aveva inflitto la sospensione biennale della patente guida.
D’altra parte, non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento ex ar Cost., in ragione nel necessario bilanciamento del regime sanzionatorio p situazioni oggettivamente diverse: ove l’autore della violazione sia anch proprietario del veicolo è prevista, oltre alla sospensione della patente, an confisca; viceversa, quando l’autore non è proprietario del veicolo utilizzat commettere il reato, la sospensione ha una durata doppia, proprio considerazione della impossibilità di disporre la confisca del bene appartenent un terzo e della conseguente necessità di graduare, in senso più afflit l’apparato sanzionatorio per l’autore della violazione.
3.1. Sono proprio il principio di proporzionalità e di responsabilità pe sanciti dall’art. 27 Cost. che giustificano Il raddoppio della sanzione sospensione della patente di guida: ove la norma non prevedesse il raddoppi della sanzione, l’autore della violazione, che non sia anche proprietari veicolo, potrebbe giovarsi di una circostanza occasionale, se non addiritt preordinata, costituita dalla alterità del veicolo utilizzato per commettere il sicché ne risulterebbe discriminata la posizione dell’autore della violazione sia anche proprietario del veicolo, al quale si applica anche la confisca del me
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 7 novembre 2023.