Sospensione Patente per Spaccio: Quando è Legittima?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46393/2024, ha fornito importanti chiarimenti sulla legittimità della sospensione patente per spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione sottolinea come questa sanzione accessoria sia pienamente giustificata quando l’uso del veicolo risulta strumentale alla commissione del reato. L’analisi del provvedimento offre una visione chiara dei criteri che i giudici devono seguire per applicare tale misura.
Il Contesto del Ricorso: Uso dell’Auto per Attività Illecita
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui, condannati in via definitiva per delitti legati al traffico di droga, ai sensi degli articoli 73 e 74 del d.P.R. 309/90. L’oggetto della contestazione non era la condanna principale, ma la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, confermata dalla Corte d’Appello in sede di rinvio.
Secondo i ricorrenti, la motivazione a sostegno di tale misura era insufficiente. Essi ritenevano che non fosse stato adeguatamente dimostrato il nesso tra la guida e l’attività di spaccio.
La Decisione della Corte: La Legittimità della Sospensione Patente per Spaccio
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. I giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata e logica per la conferma della sanzione.
La decisione si basa su un principio cardine: se l’automobile è uno strumento essenziale per l’attività criminale, sospenderne la possibilità di utilizzo è una misura coerente e proporzionata. Nel caso specifico, è stato provato che i ricorrenti si spostavano continuamente in auto tra diverse località limitrofe, sia per rifornirsi di droga sia per rivenderla. Questa intensa attività di spaccio rendeva l’uso del veicolo non occasionale, ma una componente strutturale del piano criminoso.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato disposto il versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento sociale.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla congruità e logicità della decisione del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come i continui spostamenti in auto fossero direttamente collegati all’attività di spaccio. L’illustrazione delle modalità della condotta, caratterizzata da un’intensa mobilità necessaria per l’approvvigionamento e la vendita, è stata ritenuta una base motivazionale sufficiente per giustificare la sospensione patente per spaccio. La misura, quindi, non appare come una sanzione sproporzionata, ma come un intervento mirato a impedire la prosecuzione dell’attività illecita, privando i colpevoli di uno strumento fondamentale per la sua esecuzione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le sanzioni accessorie devono essere strettamente collegate alla natura del reato commesso. La sospensione patente per spaccio non è una misura automatica, ma diventa legittima e giustificata quando emerge un chiaro legame funzionale tra l’uso del veicolo e l’attività criminale. La decisione conferma che una motivazione basata sull’analisi delle specifiche modalità della condotta illecita è sufficiente a superare il vaglio di legittimità, rafforzando gli strumenti a disposizione della giustizia per contrastare efficacemente il traffico di stupefacenti.
Per quale motivo è stata confermata la sospensione della patente di guida?
La sospensione è stata confermata perché i ricorrenti utilizzavano sistematicamente l’automobile per i loro continui spostamenti tra località limitrofe, sia per l’approvvigionamento che per la rivendita di droga, rendendo il veicolo uno strumento funzionale all’attività di spaccio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro ciascuno) in favore della Cassa delle ammende.
La motivazione del giudice di merito era considerata insufficiente?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione “sufficiente e non manifestamente illogica”. La Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la misura attraverso l’illustrazione delle modalità della condotta, che non era sindacabile nel merito in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46393 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46393 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il 20/12/1988
NOME nato a MADDALONI il 17/03/1998
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOMEdichiarati responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 mediante il quale è stata denunciata l’insufficienza della motivazione con riferimento alla conferma della applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, oggetto del giudizio di rinvio disposto da questa Corte, è manifestamente infondato, essendo stata sufficientemente giustificata la conferma della applicazione di detta sanzione accessoria, attraverso la sottolineatura dei continui spostamenti tra località limitrofe connessi alla intensa attività di spaccio svolta dai ricorrenti (sia p approvvigionamento sia per la rivendita della droga), come tali richiedenti la possibilità d spostarsi in automobile, con la conseguente opportunità di sospendere tale possibilità, che, dunque, è stata adeguatamente giustificata, attraverso l’illustrazione delle modalità della condotta, con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, come tale non sindacabile sul piano del merito in questa sede di legittimità.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
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