Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40728 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, che si è associato alle predette richieste
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 11 giugno 2024, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a NOME COGNOME la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 1.100,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità).
La pena è stata applicata per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies cod. strada.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore AVV_NOTAIO della Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con conseguente violazione di legge.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in sede ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, per nuovo giudizio.
Il difensore di NOME COGNOME ha concluso negli stessi termini.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. E’ utile premettere che in caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, gomma 2bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore AVV_NOTAIO che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, con riguardo al mancato raddoppio della durata della sanzione).
4.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il fatto attribuito alla ricorrente è stato qualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, poiché è stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.
La predetta disposizione prevede che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Tali previsioni, secondo quanto dispone l’art. 186, comma 2-quater, sono destinate ad operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Conseguentemente, omettendo di applicare la sanzione amministrativa, la sentenza impugnata ha integrato la violazione di legge dedotta con il ricorso, a nulla rilevando la circostanza che la durata della sanzione fosse stata o meno oggetto dell’accordo tra le parti.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità, e ciò anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (cfr., in relazione al nuovo testo dell’art. 444 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 3414 del 10/01/2024, Fissi, non mass.; conf., Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285426 – 01; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 267978 – 01; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rv. 259209 – 01).
Ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione fisica, limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolar complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente e rinvia, per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. presso il Tribunale di Brescia diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
re estensore COGNOME
Il Presi COGNOME t