Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32917 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato ad AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PM in persona del Sostituto Proc. gen. NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al tribunale di RAGIONE_SOCIALE per la sua determinazione.
Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. dell ‘ AVV_NOTAIO nell ‘ interesse di COGNOME NOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.G., con la conferma della sentenza impugnata in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è già stata di fatto eseguita in via cautelativa dal AVV_NOTAIO; in via via subordinatasi chiede l’annullamento con il rinvio al giudice competente per disporla in misura inferiore a quella già eseguita o comunque non superiore.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in composizione monocratica, con la sentenza impugnata, ha applicato a NOME COGNOME ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi nove e giorni dieci di arresto ed euro 4000 di ammenda, convertita
ex art. 56 bis l. 689/81 in 592 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la RAGIONE_SOCIALE nei modi e termini di legge in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis e 2 sexies, d.lgs. 30.4.1992 n. 285 perché si poneva alla guida dell’autovettura targata TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico, accertato superiore a 1.5 g/l (esattamente pari a 1,97 g/l al primo controllo e 2,11 g/l al secondo). Con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e dell’avere commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 del mattino successivo. In RAGIONE_SOCIALE il 10 settembre 2022.
Il giudice del patteggiamento non ha disposto alcuna sanzione amministrativa accessoria.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE, deducendo violazione dell’art. 186 comma 2, cod. strada, in relazione alla omessa sospensione della patente di guida.
La sentenza impugnata -ci si duole- avrebbe dovuto disporre la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni, come previsto dalla norma violata.
Chiede, pertanto, l’ annullamento dell’impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione di legge.
Il P.G. e il difensore hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 01).
Costituisce, inoltre, ius receptum che con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l’elusione del
principio del “ne bis in idem” e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all’esito del medesimo procedimento» (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271688 – 01).
Ed invero, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida dell’imputato, in quanto, ai sensi dell’art. 186 comma 2 bis cod. strada la revoca va disposta qualora in conducente, in stato di ebbrezza con tasso superiore ad 1,5 g/l, provochi un incidente stradale (ed il fatto per cui si procede è successivo al 29/7/2010, data della modifica legislativa).
Questa Corte di legittimità ha, condivisibilmente ribadito, in più occasioni, che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante (così, ex multis , Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pazar, Rv. 282794 -01; conf. Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Conn, Rv. 267318 -01; Sez. 4, n. 7821 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 262446; Sez. 4, n. 17679 del 20/03/2014, Lanzo, Rv. 259232).
Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della disposizione (“la patente di guida è sempre revocata”), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell’aggravante richiamata.
Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell’agente, consistente nel l’aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale. Ne consegue che, ai fini che qui interessano, alcuna rilevanza può essere attribuita alla contestuale concessione di circostanze attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti, non valendo il giudizio di comparazione tra circostanze ad elidere la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’aggravante in argomento (cfr. Sez. 1, n. 14432/2007; Sez. 1, n. 29709/2007; Sez. 4, n. 35703/2007; Sez. 1 n. 13691/2008).
4. Sussiste, dunque, la lamentata violazione di legge.
Tuttavia, avendo il PG ricorrente denunciato con il proprio ricorso non la mancata revoca della patente di guida, ma solo l ‘omessa sospensione della stessa, evidentemente non considerando la suvvista specifica previsione di cui all ‘art. 186
cod. strada relativa all ‘incidente stradale, non potendo questa Corte andare oltre i limiti del devoluto, l ‘annullamento della sentenza impugnata p uò essere operato solo limitatamente all ‘omessa sospensione della patente di guida . E trattandosi di sanzione non determinata in misura fissa, non potrà che rinviare al giudice del merito per la commisurazione della sua durata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e rinvia, per esame del punto, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, diversa persona fisica.
Così è deciso il 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME