Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47338 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47338 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento nei confronti di
NOME nato a Fabriano il 06/01/1984, avverso la sentenza in data 09/09/2024 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 09/09/2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, accogliendo la richiesta di patteggiannento avanzata nell’interesse di COGNOME COGNOME sulla quale era intervenuto il prescritto assenso del pubblico ministero, ha applicato al primo, in ordine alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari ad appurare l’eventuale stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di stupefacenti, concessegli le
attenuanti generiche, la pena concordata e ha disposto la conversione di quella detentiva in lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992.
Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente omessa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui si sarebbe potuta eventualmente sospendere l’efficacia durante l’esecuzione della pena sostitutiva in concreto applicata, in funzione della possibile riduzione della sua durata nel caso in cui l’esecuzione stessa avesse avuto esito positivo.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Fondato è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992, sostenendo che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente omessa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Rileva preliminarmente il Collegio che, con riguardo ai reati commessi con violazione della normativa afferente alla circolazione stradale, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen., avverso le sentenze di applicazione di pena, con cui non sia stata disposta
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (così: Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, P.G. c/COGNOME, Rv. 279349-01).
Ciò perché, in esito all’inquadramento sistematico dell’istituto, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha ritenuto che, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 568, comma 2, 606, comma 2, cod. proc. pen. e 111, commi 6 e 7, Cost., non potesse andare esente dal controllo di legittimità, secondo i canoni ordinari consacrati dal menzionato art. 606 cod. proc. pen., il profilo relativo alle statuizioni non comprese nell’accordo intervenuto tra le parti o, comunque, da queste non negoziabili.
Tanto premesso e venendo al merito della deduzione fatta valere con d presente ricorso, è d’uopo evidenziare che, anche nel caso in cui il giudizio sia definito con sentenza di patteggiamento, deve farsi luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie per legge, avendo, da tempo, chiarito questo giudice di legittimità che «Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti» (in tal senso: Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 257871-01).
Nel caso di specie, purtuttavia, la sentenza oggetto d’impugnativa non si è conformata all’indicato principio, posto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, nel recepire l’accordo sulla pena raggiunto dalle parti in relazione alla contestata contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari ad appurare l’eventuale stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di stupefacenti, non ha provveduto a disporre, a norma dell’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992, l’obbligatoria sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Alla luce di quanto posto in rilievo, risultando omessa l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria che avrebbe dovuto necessariamente essere disposta, ma la determinazione della cui durata è rimessa ad apprezzamenti di merito, s’impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, in diver persona fisica.
Così deciso il 05/12/2024