Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22457 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22457 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a FIRENZE il 27/11/1972
avverso la sentenza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la rela one svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sete le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 19/11/2024 il Tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza a sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., applicando a COGNOME COGNOME la p mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. commi 1 e 2 lett. c) e 2-sexies d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285.
La pena applicata era convertita nel lavoro di pubblica utilità.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello Firenze, deducendo violazione di legge per non avere il giudice applicato sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida un periodo compreso da uno a due anni – la quale obbligatoriamente consegue all’accertamento del reato.
Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale Firenze per nuovo esame.
Il motivo è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicat
In primis, il ricorso è ammissibile. Sebbene la impugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio, definitivamente sancito dalle S Unite di questa Corte in procedimento PG COGNOME in base al quale «E ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pe confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovv l’omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U, n. 21369 d 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349).
Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giusti per il reato di cui sopra. All’accertamento del reato consegue, anche in ca applicazione della pena, la sanzione amministrativa accessoria della sospensio della patente di guida da uno a due anni .
Pertanto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la senten impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze perché giudice disponga la sospensione della patente di guida entro i limiti edittali.
Deve aggiungersi come, in tema di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, questa Sezione abbia più volte affermato che, ai s
dell’art. 186, comma
9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a
quantificare la durata della sospensione della patente di guida nei l edittali, ordinando contestualmente la sospensione dell’efficacia di
statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubbl utilità. Ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia un
positivo, potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridott metà la sanzione della sospensione della patente di guida (Sez. 4,
12262 del 08/02/2018, Rv. 272531; già prima Sez. 4, n. 48330 del
27/09/2017, Rv. 271040). Si è affermato che l’immediata esecutivit della sanzione accessoria della sospensione della patente di gui
rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubbl utilità, di rendere vani gli effetti della successiva riduzione dell
della predetta sanzione amministrativa, dati i tempi fisiologi fissazione della nuova udienza necessaria per la dichiarazio
dell’estinzione del reato. Milita, a favore di tale tesi, il testo del in parola secondo cui, nell’ipotesi di violazione degli obblighi conn allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispo revoca della pena sostitutiva con “ripristino” di quella sostituita e sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il signific del termine “ripristino” presuppone che, in epoca anteriore, l’effic della sanzione amministrativa della sospensione della patente di gui sia stata sospesa.
Da quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida c rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospension della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto Tribunale di Firenze, diversa persona fisica.
In Roma, così deciso il 10 giugno 2025
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