Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Treviso per il reato di cui all’ art. 589 bis cod. pen. (commesso in Paese (Tv), il 25/7/2021).
1.1. Con un unico motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere il Giudice applicato la sospensione della patente di guida per anni due, mancando di applicare la prevista riduzione di un terzo in caso di patteggiamento.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Treviso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria con conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Con la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez.6, 20/11/2008, PG in proc. Cuomo, Rv. 241611; sez.2, 2/11/2013, PG in proc. Cargnello, Rv. 257871). 2. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che i giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione circa la durata solo allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di imeritevolezza in favore dell’imputato (Sez.4, 29/01/2014, COGNOME e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edittale (Sez. 4, 27/03/2012, Tiburzi, Rv.252738; Sez. F., 20.8.2020, COGNOME NOME, Rv.279635).
2.1. Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale
per l’autorità amministrativa che.disponga la sospensione della patente (Sez.4, 12/11/1999, PG in proc. Tadi, Rv.215785; 18.11.2020, COGNOME NOME, Rv.280393; Sez.4, 9/11/2017, COGNOME, Rv.271661).
Da ultimo si é affermato che in tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada. (Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, Rv. 283490 ).
2.2. Nella specie, il giudice ha del tutto omesso di indicare i criteri adottat incorrendo in totale difetto di motivazione, anche con riferimento alla eventuale riduzione applicata per la scelta del rito premiale ai sensi dell’art.222, comma 2 bis, C.d.S. (Sez.4, n.32889 del 28/06/2022, COGNOME) e pertanto la sentenza impugnata deve trovare annullamento limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Treviso. Così deciso il 23.11.2023