Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47431 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47431 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.U.P. del Tribunale di Forlì ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti COGNOME NOME la pena di giorni otto di arresto ed euro seicento di ammenda, con conversione dell’arresto in euro seicento di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis, C.d.S.; inoltre, ha applicato la sanzione am ministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della sospensione della patente di guida.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla durata della sospensione della patente di guida.
Si deduce che le parti avevano concordato l’applicazione della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, ma il G.U.P. ha escluso che le sanzioni amministrative accessorie potessero formare oggetto della disponibilità delle parti.
Si osserva che il raddoppio della sospensione della patente di guida è prevista solo per la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-septies, C.d.S., che non è stata contestata.
Inoltre, occorreva applicare le circostanze attenuanti generiche anche al calcolo per la sospensione della patente di guida.
3. Il ricorso è inammissibile.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va preliminarmente osservato che il G.U.P. ha correttamente applicato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (Sez. F, n. 24023 de 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 267978).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, trattandosi di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis, C.d.S. in cui il con cente, in stato di ebbrezza, ha provocato un incidente stradale, il G.U.P., correttamente applicando il comma 2-bis cit., ha raddoppiato la durata della sospensione della patente di guida da mesi sei ad anni uno.
Il ricorrente non può dolersi della durata della sospensione, che è stata fissata nel minimo previsto dalla legge. Va condiviso al riguardo il condivisibile principio, secondo cui, in tema di sospensione della patente di guida stabilita con la sentenza
di patteggiannento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02).
3.1. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non comportava l’obbligo di ridurre la durata della sanzione amministrativa accessoria.
Infatti, le regole dettate dall’art. 69, comma 3, cod. pen., che prevede l’obbligatorio giudizio di comparazione delle circostanze non omogenee, in deroga alla disposizione dell’art. 63, comma 3, cod. pen., che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee – sono però destinate a regolare la determinazione della pena e non quella della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ha carattere autonomo e la cui misura non è legata alle vicende della pena inflitta (Sez. 4, n. 4899 del 16/01/2020, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 27198 del 06/03/2015, COGNOME, non massimata; Sez. 4, 23 marzo 1981, n. 6307, COGNOME, rv. 149544, quest’ultima risalente ad epoca di vigenza del pregresso Codice della Strada).
Va precisato sul punto che la natura e la tecnica delle sanzioni amministrative accessorie rimangono estranee al sistema penale (Sez. U, n. 8488 del 27 maggio 1998, Bosio, Rv. 210982). Infatti, la citata sentenza ha opportunamente sottolineato che le sanzioni amministrative accessorie, tra cui rientrano quelle stradali, assolvono direttamente o indirettamente una funzione “riparatoria” dell’interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, “specifiche”, ovvero ripristinatorie, o, come nel caso i esame, interdittive.
Queste sanzioni si affiancano alle pene criminali, quando il fatto considerato comporti offesa, ad un tempo, del valore tutelato dalla norma penale e dell’interesse pubblico a tale valore correlato. Tale sistema binario di deterrenza è volto a dare una risposta efficace, contemporaneamente repressiva e preventiva, rispetto a fatti polioffensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici. Proprio in ragione della suddetta strategia, il legislatore ha trodotto le sanzioni amministrative interdittive della sospensione e della revoca della patente di guida accessorie a reati in danno di persone e di lesione personale e ad alcuni reati previsti dal Codice della Strada. Ora, mentre le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle ad esse accessorie sono applicate sempre dal Prefetto, salvi i casi di connessione obiettiva con reato, le sanzioni amministrative accessorie a reati sono applicate dal giudice con la sentenza penale, sempreché il reato non sia estinto per causa diversa dalla morte dell’imputato, essendo in tale ipotesi attribuito il potere sanzionatorio al prefetto.
Alla luce del suddetto quadro sistematico, le Sezioni unite, nell’affrontare la questione dell’applicabilità della sospensione della patente di guida nel caso di sentenza di patteggiamento, hanno affermato il principio secondo cui la natura amministrativa della sanzione accessoria non muta (conserva, cioè, i connotati che contraddistinguono la sua peculiare essenza, incentrata sulla tutela di un interesse della pubblica amministrazione) quando il potere di applicarla venga dalla norma attribuito al giudice penale. Ne deriva l’unitarietà dei parametri e dei criteri per l’accertamento e per la determinazione della misura della stessa, che prescindono, quindi, dall’autorità amministrativa o giudiziaria, che, di volta in volta, sia legittimata ad applicare l sanzione. In particolare, il parametro dell’accertamento da cui consegue l’applicazione e la determinazione della misura della sanzione, in concreto, è quello previsto, in generale, per l’autorità amministrativa, cui competono, di regola, i relativi poteri.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023.