Sospensione Patente Patteggiamento: Quando la Motivazione è Implicita
La gestione della sospensione patente patteggiamento rappresenta un punto cruciale nel diritto della circolazione stradale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sull’obbligo di motivazione del giudice nel determinare la durata di questa sanzione accessoria. La pronuncia analizza il confine tra discrezionalità del giudice e necessità di una giustificazione esplicita, soprattutto quando la sanzione si discosta dal minimo previsto dalla legge. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato, tramite sentenza di patteggiamento, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. Oltre alla pena principale concordata tra le parti, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Treviso applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di un anno e due mesi.
Il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice non aveva fornito alcuna spiegazione sul perché avesse scelto una durata superiore al minimo edittale previsto dalla normativa per quel tipo di reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato il ricorso infondato, confermando la decisione del GIP. I giudici supremi hanno ribadito un principio giurisprudenziale consolidato, specificando i limiti entro cui il giudice del patteggiamento è tenuto a motivare l’applicazione delle sanzioni accessorie.
Le Motivazioni della Sentenza: il Principio della Motivazione Implicita
Il cuore della decisione risiede nel concetto di motivazione implicita. La Corte ha chiarito che, in un procedimento di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione specifica sulla durata della sospensione patente patteggiamento solo quando questa si allontana in modo significativo dal minimo legale.
Nel caso specifico, la legge prevede per il reato contestato una sospensione minima di sei mesi. Tuttavia, l’aggravante di aver causato un incidente stradale comporta il raddoppio automatico di tale minimo, portandolo a un anno. La sanzione inflitta, pari a un anno e due mesi, si discosta di soli due mesi da questo minimo ed è notevolmente inferiore sia al massimo edittale (due anni) sia alla media (un anno e sei mesi).
Secondo la Cassazione, un scostamento così lieve non richiede una motivazione esplicita. Si presume che il giudice abbia implicitamente considerato tutti gli elementi del caso, come le caratteristiche del fatto e la pericolosità della condotta dell’imputato, per determinare una sanzione leggermente superiore al minimo. La motivazione, in questi casi, è considerata ‘inclusa’ nella valutazione complessiva che porta all’applicazione di una pena congrua.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza consolida un orientamento importante per la difesa in casi di guida in stato di ebbrezza e patteggiamento. Le conclusioni principali sono due:
1. Limiti all’obbligo di motivazione: Non ogni scostamento dal minimo edittale per la sospensione della patente deve essere esplicitamente giustificato dal giudice. Se la durata è molto vicina al minimo legale, la motivazione si considera implicita.
2. Peso dell’incidente stradale: Viene confermato il meccanismo automatico di raddoppio della sanzione minima in caso di incidente, rendendo la posizione dell’imputato significativamente più gravosa.
In pratica, per contestare con successo la durata della sospensione della patente in sede di legittimità, è necessario che la sanzione irrogata dal giudice sia sproporzionata e si allontani in modo marcato e ingiustificato dai minimi previsti dalla legge.
Un giudice deve sempre spiegare perché la sospensione della patente supera il minimo in un patteggiamento?
No. Secondo la sentenza, una motivazione esplicita è necessaria solo se la durata della sanzione si allontana in modo significativo dal minimo legale. Per scostamenti lievi, è sufficiente una motivazione implicita, desumibile dalla valutazione complessiva del fatto.
Cosa comporta aver causato un incidente stradale in un caso di guida in stato di ebbrezza?
L’aver causato un incidente stradale costituisce un’aggravante che, come chiarito nella sentenza, determina il raddoppio automatico della durata minima della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Nel caso esaminato, perché una sospensione di un anno e due mesi è stata considerata legittima senza motivazione esplicita?
Perché il minimo legale, già raddoppiato a un anno per via dell’incidente, è stato superato di soli due mesi. Questa differenza è stata ritenuta talmente esigua da non richiedere una giustificazione specifica, essendo ampiamente al di sotto del massimo di due anni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3724 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEBELLUNA il 17/11/1992
avverso la sentenza del 09/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Treviso
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Treviso il 9.7.2024 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a NOME COGNOME la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno e mesi due, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando assenza di motivazione in ordine all’applicazione, nella misura superiore al minimo, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
In giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in caso di patteggiamento, il giudice che irroghi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (cfr. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635 – 02; cfr. Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738 – 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Rv. 237470 01).
Nel caso in disamina, è pacifico che la durata minima della sanzione accessoria della sospensione della patente sia pari ad anni uno, trattandosi di reato aggravato dall’aver provocato un incidente stradale, che comporta il raddoppio del minimo di sei mesi previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. Ne discende che la sanzione irrogata si discosta di soli due mesi dal minimo di legge, ed è significativamente inferiore al massimo edittale (anni due) e al di sotto della media edittale prevista per tale sanzione (anni uno e mesi sei).
Si deve, pertanto, ritenere che il giudice, nella determinazione della durata della sanzione irrogata, abbia implicitamente valutato globalmente le caratteristiche del fatto ed il pericolo che potrebbe derivare dall’ulteriore circolazione del prevenuto alla guida di un veicolo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente