Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30913 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30913 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Strasburgo (Fra), il 12 luglio 1971;
avverso la sentenza n. 373/23bis del Tribunale di Potenza 15 ottobre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa riduzione della riduzione per il rito.
RITENUTO IN FATTO
Dopo che, con sentenza del 8 febbraio 2024 n. 11582 la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato, con rinvio, la sentenza con la quale, in data 28 novembre 2023 il Gip del Tribunale di Potenza aveva applicato a COGNOME COGNOME la pena concordata di anni 1 e mesi 7 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, in relazione al reato di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., disponendo contestualmente la revoca della patente automobilistica di guida dell’imputato, il Tribunale di Potenza, decidendo quale giudice del rinvio, aveva, con sentenza del 15 ottobre 2024, ad integrazione della precedente statuizione, ribadita la applicazione a carico del prevenuto della predetta pena detentiva, parimenti oggetto di sospensione condizionale, disposto a carico del COGNOME la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo pari ad anni 4, ove la stessa già non fosse stata disposta in sede amministrativa.
Avverso tale statuizione ha interposto nuovamente ricorso per cassazione il COGNOME, tramite i propri difensori fiduciari, articolando due motivi di impugnazione; di questi, il primo concerne il vizio di violazione di legge per avere il giudice potentino erroneamente applicato l’art. 222, comma 2-bis, del codice della strada, il quale prevede che la sanzione amministrativa della sospensione della patente automobilistica, in caso di definizione del giudizio penale ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. debba essere ridotta fino ad un terzo, cosa che il Tribunale, in occasione della pronunzia della sentenza in sede di giudizio di rinvio non avrebbe fatto.
Con il secondo motivo di ricorso il COGNOME ha lamentato il fatto che il Tribunale di Potenza avrebbe motivato contraddittoriamente la entità della durata della sospensione della patente disposta a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di quanto di ragione.
E’ opportuno segnalare che, in occasione del precedente annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione con sentenza n. 11582 del 2024 era stato rilevato che, stante il disposto della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, con la quale era stata esclusa la possibilità di applicare in via automatica la revoca della patente di guida in caso di
sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo stradale ove non siano state contestate le circostanze aggravanti di cui i commi secondo e terzo dell’art. 589-bis cod. pen., era risultata priva di motivazione la scelta a suo tempo operata a corredo della sentenza di “patteggiamento” emessa dal Gip potentino di disporre sic et simpliciter la revoca della patente a carico del COGNOME in luogo della sanzione amministrativa più tenue della sua sospensione.
In applicazione del predetto principio il Tribunale di Potenza, intervenendo quale giudice del rinvio ha, con la sentenza ora in esame, disposto a carico dell’imputato la misura amministrativa della sospensione della patente (in luogo della revoca) determinandone la durata in quella massima possibile pari a 4 anni, al netto del periodo di sospensione eventualmente già decorso per effetto della applicazione amministrativa della sanzione.
Una tale statuizione si presenta come viziata.
Siffatta vizio attiene, non tanto alla contraddittorietà della statuizione in tale senso si segnala la inammissibilità del secondo motivo di impugnazione, avendo, invece, coerentemente il Tribunale osservato che, seppure non ricorreva alcuna delle circostanze aggravanti che avrebbero potuto giustificare la più gravosa misura della revoca della patente, tuttavia la condotta macroscopicamente violativa della più elementari regole di comportamento di chi si ponga alla guida di un autoveicolo, essendo risultato che il COGNOME aveva invaso la corsia di marcia opposta a quella da lui percorsa andando, così, ad impattare sul veicolo regolarmente procedente in senso contrario, avrebbe giustificato la irrogazione della sanzione amministrativa nella misura massima possibile – quanto il fatto che la concreta individuazione della durata della sanzione è stata operata senza tenere conto della scelta del rito operata dal COGNOME–
Infatti, sebbene sia giustificata, come detto, la irrogazione, quale sanzione base, della misura amministrativa nella durata massima di 4 anni, il Tribunale non ha fatto applicazione dell’art. 222, comma 2-bis, del dlgs n. 285 del 1992 (comunemente detto codice della strada) il quale prevede che, in caso di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (quale è, appunto, il caso . del COGNOME), la durata della sanzione amministrativa è diminuita sino ad 1/3.
La circostanza che, invece, il Tribunale abbia applicato la misura amministrativa nel suo massimo possibile rende palese che nessuna riduzione
ai sensi dell’art. 222, comma
2-bis, codice della strada è stata da quello
operata.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata quanto alla determinazione della durata della sospensione della patente a carico del
COGNOME tale annullamento, ritiene il Collegio, può essere disposto anche senza rinvio, applicandosi, in conformità a quanto già stabilito dal giudice di
primo grado con riferimento alla sanzione propriamente penale, la riduzione prevista per la scelta del rito nella misura di 1/3, determinandosi, pertanto,
salvo il resto, la durata della sospensione della patente a carico del ricorrente nella misura di anni 2 e mesi 8, pari appunto ad anni 4, meno 1/3.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida che ridetermina in anni 2 e mesi 8.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente