Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10676 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CELESTE nataa FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in perona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di quantificazione della sanzione amministrativa accessoria
RITENUTO IN FATTO
in data 23/11/2023 il G.U.P. del Tribunale di Foggia ha applicato a COGNOME Celeste, su concorde richiesta delle parti, applicata la diminuzione per la scelta del rito, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 589bis, co. 1 cod. pen., commesso in Foggia il 12/6/2021
Con la sentenza il giudice del patteggiamento applicava all’imputato la sospensione della patente di guida per due anni.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la COGNOME, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la senten2:a impugnata risulti priva di motivazione, anche dal punto di vista grafico, tanto più doverosa considerata l’entità, certo non in misura prossima al minimo edittale, della durata della sospensione della patente di guida irrogatale.
Ci si duole che l’entità della sanzione accessoria irrogata sia, inoltre, del tutto avulsa o dissociata dalle risultanze processuali, in quanto il fatto non risulta commesso in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche né in stato di alterazione dovuto all’assunzione di stupefacenti, e quindi la condotta delittuosa accertata in sentenza risulta essere caratterizzata da un disvalore meno marcato o da violazioni di regole cautelari meno gravi.
Si ricorda che la ricorrente, incensurata e di giovane età, si è fermata per chiedere soccorso, ha reagito prontamente all’improvviso attraversamento pedonale fuori dalle strisce e tra i veicoli parcheggiati sulla parte destra della carreg giata e non ha operato contestazione alcuna della propria responsabilità, tanto è vero che le parti civili sono state prontamente risarcite.
Con il secondo motivo ci si duole che nemmeno sia dato sapere dalla lettura della sentenza se il GUP abbia tenuto in debita considerazione nella determinazione della sanzione accessoria il tenore del comma 2 bis dell’art. 222 cod. strada in base al quale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, certamente applicabile nel caso di specie. Nessun richiamo, inoltre, viene operato ai parametri di cui all’art. 218, co. 2, cod. strada, ai quali il giudice si sarebbe dovut attenere per la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il PG presso questa Corte di legittimità ha reso le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sopra illustrati sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Foggia.
In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. GLYPH Melzani, Rv. 279349 che hanno chiarito esserlo il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative).
Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. U. n. 8488 del 27/5/1998, COGNOME, Rv. 210981), anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 257871).
L’applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall’art. 222 cod. strada, deriva dal fatto l stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalia circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria).
Questa Corte di legittimità ha anche chiarito da tempo -e va qui ribadito- che, in tema di patteggiamento, l’eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell’accordo delle parti; conf. Sez. 4, n. 18538 del
10/1/2014, COGNOME, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida; Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, COGNOME, Rv. 258622). E, di recente, ha anche precisato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (così Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285426 – 01 che ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all’uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall’accordo delle parti, che prevedeva l’applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d’ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall’art. 222, comma 2, cod. strada).
3. Orbene, nel caso in esame il giudice del patteggiamentp ha applicato l’art. 222 cod. strada, norma che, va ricordato, prevedeva sub d. che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice sarebbe stato tenuto ad applicare ia sanzione accessoria della revoca della patente.
Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (depositata il 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 co- 2, quarto p riodo, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».
La pronuncia della Corte costituzionale di cui si è appena detto ha dato, allora, al giudice del patteggiamento, in casi come quello che ci occupa, la possibilità di valutare se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione
del titolo abilitativo alla guida. Ed è proprio quanto è stato fatto, nel caso che c occupa, in cui ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca).
E l’ha applicata nella misura di anni due, quindi in misura che si discosta notevolmente dal minimo edittale, senza specificare in alcun modo le ragioni di tale quantificazione.
4. Ebbene, è pur vero che questa Corte di legittimità ha condivisibilmente affermato – e va qui ribadito- che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, co. 2, cod. strada, essendo sufficiente, all’uopo, anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta” (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832; conf. Sez. 4 n. 28357 del 22/6/2022, Seidita, non mass.). E in altra successiva pronuncia ha aggiunto che, in tali casi, e dunque in situazioni come quella in esame, il riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen., pur se operato solo con riferimento alla pena, appare sufficiente per poter far dire assolto l’obbligo di motivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità (Sez. 4 n. 27476 del 2/7/2021, Oreto, n.m.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Costituisce, inoltre, ius receptum di questa Corte il principio che la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. Un., n. del 13/12/1995 dep. il 1996, Clarke, Rv. 203429; conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, COGNOME, Rv. 212197; Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, COGNOME, Rv. 241959). E che, proprio perché la determinazione della durata della sospensione della patente deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, co. 2, cod. strada, le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. ex
multis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 9/11/2017, COGNOME, Rv. 271661).
Tuttavia, nel caso che ci occupa il giudice del patteggiamento non ha speso neanche un rigo per dare conto di tali criteri.
Inoltre, nemmeno è stato chiarito se alla quantificazione in due anni della disposta sospensione della patente si sia pervenuti all’esito della riduzione prevista per il rito prescelto.
L’originario testo dell’art.222, co. 2, cod. strada prevedeva, infatti, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente di guida da due mesi ad un anno.
La legge 21 febbraio 2006, n.102 ha modificato la durata della sanzione accessoria, per tale reato, non stabilendo un minimo ed elevando il massimo a quattro anni.
Tale legge ha anche introdotto, all’art.222, il comma 2-bis, secondo cui: «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».
Orbene, il testo normativo, laddove si legge «è diminuita», appare chiaro nell’indicare l’obbligatorietà di tale riduzione, la cui quantificazione («fino a u terzo») è affidata, invece, alla discrezionalità del giudice, soprattutto in casi come quello in esame in cui alla sospensione della patente si perviene in via gradata, in luogo della più afflittiva sanzione, originariamente prevista come obbligatoria ed evidentemente non riducibile, della revoca della patente.
Si tratta dell’esercizio di un potere discrezionale che implica ancora una volta la valutazione dei parametri di cui all’art. 218, co. 2, cod. strada (gravità dell violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare), proprio del giudice di merito, cui, pertanto, va rinviata la decisione sul punto.
E, come questa Corte di legittimità ha condivisibilmente chiarito, in tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada (Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, COGNOME, Rv. 283490 – 01).
P.Q .M .
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Fo Così deciso in Roma il 13 febbraio 2024
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