Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18178 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il 15/01/1983
avverso la sentenza del 15/10/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza, epigrafe indicata, resa ai sensi dell’art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal G dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all’art. 5 comma 1, cod. pen., che ha disposto la sospensione della patente di guida per l durata di anni tre.
1.1. Con un unico motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge, lamentando l’eccessività della durata della sospensione e la mancanza d un’adeguata motivazione sul punto. Né il Giudice ha specificato se la determinazione della sanzione amministrativa accessoria sia derivata dalla diminuente di un ter ex art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il Giudice non ha considerato il parametro di cui all’art. 218 del medesimo decreto legislat relativamente al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso p l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.
Il ricorso è fondato. Ed invero, trova nella specie applicazione il principio più riprese affermato dalla Corte di legittimità – in base al quale, allorché il g con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colp stradale) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l’obbligo d motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, n. 2278 del 20/01/199 COGNOME, Rv. 210395; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237470; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252738). Ne discende, specularmente, che quando – come nella specie – la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosti sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi superi la med della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l’onere motivazionale punto, dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determ autonomamente e discrezionalmente. Va inoltre osservato che, in conseguenza di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbra 2019, circa l’applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omic stradale per i quali non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione quant stabilito dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada: ossia la diminuente di un terzo
della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex
art. 444 cod. proc. pen. Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei cas applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria dell
sospensione della patente di guida, previsti dall’art. 222 cod. strad determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in bas
ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura de
sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorie
intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME Rv.
271661). Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata dell sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all’u
prevista, deve fornirne, come detto, adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME ed altro, Rv.
259211), facendo riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità de danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Se
U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, COGNOME, Rv. 210982).
Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, il Giudice ha omess qualsivoglia motivazione in ordine alla valutazione del pericolo che l’ulterio circolazione potrebbe cagionare, facendo esclusivo riferimento alla «gravità de fatto», disponendo la sospensione della patente dì guida per anni tre, senza neppur specificare se tale determinazione derivi dalla diminuente di un terzo ex art. 22 corna 2-bis, cod. strada.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicata sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, per nuovo giudizio su punto, al Tribunale di Asti diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicata sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ast diversa persona fisica.
Così deciso il 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi ente 4 2