Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza del Tribunale di Imperia pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 589 bis cod .pen. , applicandogli la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni tre, previa riduzione per il rito applicato, ai sensi dell’ar. 222, comma 2 bis, cds.
L’imputato lamenta vizio di motivazione con riferimento alla misura della sanzione accessoria irrogata ( un anno di sospensione della patente di guida)
Il ricorrente richiama il principio, affermato da questa Cort di legittimità, secondo cui nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4 -, n. 4740 del 18/11/2020, Rv. 280393 – 01). Lamenta inoltre l’assenza di una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito poichè la durata della sanzione COGNOME è COGNOME superiore COGNOME alla COGNOME misura COGNOME media COGNOME di COGNOME quella COGNOME edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME Armanetti, COGNOME Rv. 259211 COGNOME 01; Sez. F – n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02).
Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha argomentato in ordine a tutti i parametri di cui all’art. 218 cds ( gravità del danno apportato, gravità dell violazione commessa, pericolo che l’ulteriore circolazione dell’imputato può cagionare) richiamando il decesso del conducente dell’auto urtata dall’imputato e le gravi lesioni riportate dalla persona trasportata. Inoltre, ha richiameto la gravità dell’imprudenza commessa, consistita nell’essersi significativamente discostato dai limiti di velocità consentiti in un centro abitato e nell’aver eseguito una assai imprudente manovra di soprasso, per di più mentendo agli agenti intervenuti e rappresentando loro che la vittima aveva sbandato all’improvviso. Da tali elementi il Gip ha desunto, in modo non illogico, l’ indifferenza dimostrata dall’imputato circa il rispetto delle norme del codice della strada (elemento che, implicitamente, rivela la sussistenza del pericolo per la sicurezza della circolazione che l’imputato può cagionare, ove abilitato alla guida). Si tratta di motivazione esaustiva, coerente con le risultanze processuali e rispettosa dei parametri normativi sopra riportati.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella m indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
Il Cosigliere stensore
COGNOME
Il Presi COGNOME e