Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12459 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12459 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il G.u.p. del Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. a NOME COGNOME per l’omicidio stradale di NOME COGNOME oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di quattro anni, ex art. 222 d.lgs. n. 285 del 1992 («cod. strada»).
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione degli artt. 218 e 222 cod. strada, quest’ultimo come emergente dall’intervento di Corte cost. n. 88 del 2019, e il vizio di motivazione in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria. Il giudice di merito avrebbe determinato nel massimo la durata della sospensione della patente di guida non parametrandola all’entità della pena e in assenza di esplicitazione delle ragioni fondanti sui criteri di cui all’art. 2:L8, comma 2, cod strada, a eccezione del riferimento, errato, all’aver cagionato il decesso di due persone in luogo dell’unica persona offesa indicata in rubrica, e non avrebbe provveduto a operare la riduzione per il rito, contrariamente a quanto disposo dall’art. 222, comma 2-bis cod. strada.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen. in quanto riguardante una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo delle parti (ex plurimis: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, del:. 2020, COGNOME,, Rv. 279349; Sez. 4, n. 18942 del 27/3/2019, COGNOME, Rv. 275435; Sez. 6, n. 15848 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275224; Sez. 4, n. 29179 del 23/5/2018, COGNOME, Rv. 273091), è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Occorre premettere che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata in base (non ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen. ma ) ai (diversi) parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, quali l’entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, ne consegue altresì che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280393, nonché Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, COGNOME, Rv. 283490, in motivazione;
Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME Angelis, Rv. 283022, in motivazione, per la quale valutazione dei detti criteri piò anche essere operata complessivamente, così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che difatti rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto).
Orbene, quanto innanzi premesso, pur evidenziando l’inconferenza della censura nella parte in cui sostanzialmente deduce la mancata parametrazione della durata della sospensione rispetto all’entità della pena, fonda l’accoglimento del motivo di ricorso deducente il difetto di motivazione in merito ai criteri e agl elementi concretamente sottesi alla determinazione, nel massimo, della durata della sospensione della patente. In merito alla relativa commisurazione giudiziale vi è in sentenza, difatti, su un generico riferimento alla «gravità del fatto», no esplicitata nel complesso dell’apparato motivazionale, e del «danno rappresentato dal decesso di due persone», trattandosi invece di una sola persona offesa dal reato.
Parimenti fondato è altresì il profilo di censura che si appunta sull’omessa riduzione della durata dalla sanzione amministrativa in ragione del rito. La Suprema Corte ha difatti chiarito che, in conseguenza di quanto stabilito da Corte cost. n. 88 del 2019 circa l’applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale per i quali, qtIndi, non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione anche quanto stabilito dall’art. 222, comma 2 -bis, cod. strada, ossia la diminuente di un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32889 del 2022, COGNOME, cit., e Sez. 4, n. 18368 del 18/04/2021, COGNOME, non massimata).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Avellino, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Avellino, in diversa persona fisica.
febbraio 2024