Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la Sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato sentenza del Tribunale di Siracusa del 23 aprile 2021, con cui COGNOME NOME stato condanNOME alla pena di anni due di reclusione, con applicazione sospensione della patente di guida per anni due, in relazione al reato di cu 589 bis cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello per vizio di motivazione in ordine all’eccessiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di gui
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha ritenuto la della sospensione della patente di guida adeguata agli elementi oggettivi e sogg della vicenda illecita (omicidio stradale commesso con violazioni del Codice d Strada, avendo l’imputato tenuto una velocità ben superiore al limite consentit riuscendo così in alcun modo ad evitare l’impatto).
La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quin conforme al dettato dell’art. 218, comma 2, C.d.S. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determiNOME in rela all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, non pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare ” (Sez. 4, n. 5 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).
Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta nei lim medio edittale (due anni) e che anche in materia di sanzioni accessorie è consol il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è suffici dia conto dell’impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della v e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quand durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Se 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211 – 01; Sez. F – n. 24023 d 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa d ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 23 settembre 2024.