Sospensione Patente: La Cassazione Interviene sull’Omissione del Giudice
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 34227 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di guida in stato di ebbrezza: la sospensione patente è una sanzione obbligatoria che il giudice non può mai omettere di applicare. Questo caso evidenzia come un’omissione procedurale possa portare all’annullamento parziale di una sentenza, anche se emessa a seguito di un patteggiamento.
I Fatti del Caso
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha presentato ricorso contro una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale locale. La sentenza in questione riguardava un procedimento per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, lettera b) del Codice della Strada. Il procedimento si era concluso con un patteggiamento, ma il giudice, nel definire la pena, aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante questa fosse espressamente prevista dalla legge.
L’Errore del Giudice di Primo Grado
L’errore contestato dal Procuratore Generale era chiaro: la legge impone, per il reato contestato, l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente. L’averla ignorata rendeva la sentenza incompleta e contraria alla normativa vigente. Di conseguenza, è stato chiesto l’annullamento della decisione limitatamente a questo punto.
La Decisione della Cassazione sulla Sospensione Patente
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore Generale fondato. Gli Ermellini hanno confermato che la sentenza impugnata era viziata dall’omessa applicazione di una sanzione che la legge definisce come obbligatoria.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento della sentenza, ma solo per la parte relativa all’omissione. Il caso è stato rinviato al Tribunale di Brescia, che ora avrà il compito di provvedere nel merito, applicando la sanzione della sospensione patente e determinandone la durata, come previsto dalla norma.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base della decisione è lineare e rigorosa. L’articolo 186, comma 2, del Codice della Strada non lascia spazio a discrezionalità: per la fascia di alcolemia contestata (tra 0,8 e 1,5 g/l), la sanzione accessoria della sospensione della patente, per una durata da sei mesi a un anno, deve essere applicata. Si tratta di una conseguenza automatica e inderogabile della condanna. Il fatto che la condanna sia avvenuta tramite il rito speciale del patteggiamento non cambia la natura obbligatoria della sanzione accessoria. Il patteggiamento incide sulla pena principale, ma non può ‘cancellare’ le sanzioni amministrative che la legge prevede come conseguenza del reato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma un principio di legalità cruciale: le sanzioni obbligatorie previste dalla legge non sono negoziabili, né possono essere dimenticate dal giudice. Per gli automobilisti, ciò significa che una condanna per guida in stato di ebbrezza comporterà inevitabilmente la sospensione patente, con una durata che sarà stabilita dal giudice all’interno dei limiti edittali. La decisione chiarisce inoltre che, qualora un giudice commetta un errore di questo tipo, la Procura ha il dovere e il potere di intervenire per far correggere la sentenza, garantendo la piena e corretta applicazione della legge.
Un giudice può omettere di applicare la sospensione della patente in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza?
No, la sentenza chiarisce che la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e non può essere omessa dal giudice, poiché è espressamente prevista dall’art. 186 del Codice della Strada.
Cosa succede se una sentenza non prevede una sanzione obbligatoria come la sospensione patente?
Come dimostra il caso, la sentenza può essere impugnata. La Corte di Cassazione può annullarla limitatamente alla parte in cui è stata omessa la sanzione, rinviando il caso al giudice di merito affinché provveda ad applicarla.
La sanzione della sospensione della patente si applica anche in caso di patteggiamento?
Sì, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.), il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, come la sospensione della patente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34227 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a MANERBIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida.
Il dedotto motivo di ricorso è fondato.
Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall’art. 186, comma 2, cod. strada, nella misura da sei mesi ad un anno.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente, sanzione su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia.
Così deciso il 10 luglio 2024
re estensore GLYPH Il Consi
Il Presidente