Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5069 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5069 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste
nei confronti di:
NOME COGNOME nato a Motta di Livenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugna sentenza;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26/06/2025 il Tribunale di Pordenone applicava a NOME COGNOME la pena di mesi uno giorni dieci di arresto ed euro 1.034/00 di amme per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, Codice della strada, sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 18 9-bis, Codice della strada.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha interp ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione
186, comma 2, lett. b), odice della strada. Osserva che il Tribunale ha omesso di applicare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è prevista come obbligatoria in caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Va, innanzitutto, premesso che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, COGNOME Saymon, Rv. 279349 – 01), in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma e, dunque, per questo estranea alla sfera di operatività dell’accordo ed all’ambito di positivizzazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non le contempla.
3.2. Ciò posto, osserva il Collegio che, in tema di guida in stato di ebbrezza, con la sentenza di “patteggiamento” il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 186 Codice della strada, in quanto il divieto di cui all’art. 44 cod. proc. pen., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981 – 01 e, più di recente, Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P., in motivazione; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, COGNOME, Rv. 271326 – 01; Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, COGNOME, n.m. sul punto). In altri termini, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida va applicata obbligatoriamente, atteso che segue di diritto, per previsione normativa, alla pronuncia della sentenza.
3.3. Nel caso di specie, il Tribunale, a fronte dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, Codice della strada, ha omesso di .applicare la sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186 cit., motivo per il quale la sentenza impugnata va annullata limitatamente a detto profilo, con rinvio al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica, che nell’esercizio del potere discrezionale dovrà determinarne la durata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica. Dichiara l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.
Così deciso in Roma, il giorno 17 dicembre 2025.