Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3411 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 del GIP TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/se7rfe le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 23/6/2023, il Tribunale di Udine ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicando a COGNOME NOME la pena concordata di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 7, cod. strada. Il giudice ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per la durata di anni due. La pena applicata era convertita in lavoro di pubblica utilità.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.
Mancanza di motivazione in merito al punto della sentenza in cui il tribunale di Udine ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata massima di anni due.
Il tribunale, nonostante avesse ritenuto congrua una pena corrispondente al minimo edittale per il fatto per cui si procede, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima, corrispondente a due anni. Il giudice non ha offerto alcun tipo di motivazione a sostegno della scelta effettuata, contravvenendo agli insegnamenti della Suprema Corte, che impongono di giustificare la durata della sanzione amministrativa accessoria.
II) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; violazione degli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comma 3, cod. proc. pen. in merito al punto della sentenza in cui il tribunale di Udine ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata massima di anni due, senza addurre alcuna motivazione circa tale decisione.
III) Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 133 cod. pen. in relazione all’articolo 186, comma 7, codice della strada, per avere il giudice omesso di osservare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. nella commisurazione della durata della sanzione amministrativa accessoria.
Il Procuratore generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.
I motivi proposti avverso la sentenza impugnata, variamente articolati, riguardano la prospettata carenza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata nella misura massima di anni due.
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. Gli ulteriori motivi, sostanzialmente riproduttivi del primo, rimangono in esso assorbiti.
Preliminarmente occorre rilevare l’ammissibilità del ricorso. Sebbene la impugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in procedimento PG COGNOME, in base al quale «E’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 – 01).
Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada. All’accertamento del reato consegue, anche in caso di applicazione della pena, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni .
4. Per i criteri di commisurazione della durata della sospensione della patente di guida, si richiamano i principi stabiliti da questa Corte, in base ai quali tale determinazione deve essere effettuata non secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma in ragione dei diversi parametr di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada (sull’argomento si veda, ex multis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, COGNOME Marco, Rv. 280393).
Deve essere ribadito l’orientamento, più volte sostenuto da questa Corte, in base al quale il giudice è tenuto a motivare le ragioni che lo abbiano indotto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211, così massimata:”Il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell’imputato, dovendosi ritenere implicitamente
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assolto l’obbligo motivazionale allorquando la durata della sanzione non superi il valore medio”).
Ciò premesso, occorre rilevare come la sanzione della sospensione della patente di guida sia stata determinata in misura corrispondente al massimo edittale senza che sia stata fornita alcuna giustificazione sul punto.
Da quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della applicata sanzione accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Udine in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre,Odente