Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41865 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41865 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN DANIELE DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 marzo 2023 il G.I.P. del Tribunale di Udine ha applicato a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre e alla sanzione amministrativa di euro 300,00, applicata ai sensi dell’art. 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in relazione al reato di cui all’a 589-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza o erronea applicazione dell’art. 222 d.lgs. n. 285 del 1992, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni per cui è stata disposta la sospensione della patente di guida per anni tre.
La COGNOME rileva come la scarna motivazione resa non rappresenterebbe in maniera congrua l’iter logico seguito dal G.I.P. nell’applicazione della misura amministrativa accessoria, così da consentire di comprendere le ragioni per cui la stessa sia stata applicata nell’indicata elevata durata.
Con la seconda censura è stata eccepita inosservanza o erronea applicazione dell’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, n. 285, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla diminuzione fino ad un terzo del periodo di sospensione della patente di guida.
L’indicata norma prevede, infatti, che la sospensione della patente di guida venga ridotta fino ad un terzo in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., quale diminuente direttamente collegata alla scelta del rito, come, invece, non sarebbe stato effettuato, neppur implicitamente, nel caso di specie, senza, peraltro, che sia stata espressa alcuna motivazione in proposito.
Con l’ultima doglianza la ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 142 cod. strada e 345 regolamento attuazione d.lgs. n. 285 del 1992, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’applicazione della sanzione di cui all’art. 142, commi 1 e 7, cod. strada.
A dire dell’imputata, tale sanzione sarebbe stata applicata in maniera non conforme al dettato normativo, essendo stato effettuato diretto riferimento alle risultanze scaturite dalla disposta relazione peritale, senza, peraltro, tener conto del valora minimo di velocità da lei asseritamente raggiunto.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il difensore ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi sono fondati, per l’effetto determinando l’accoglimento del proposto ricorso, dovendo invece essere rigettata la terza censura.
Preliminarmente il Collegio rileva l’ammissibilità della proposta impugnazione, benché la stessa abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen.
Ed infatti, la novella dell’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, nell’introdurre il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto d correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nella specie, tuttavia, le eccepite violazioni hanno ad oggetto statuizioni che si pongono al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice, cosicché tal statuizioni ben possono essere oggetto di ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale prevista dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01, che ha risolto l’insorto conflitto ermeneutico affermando, sul punto, che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative).
Chiarito il superiore aspetto, deve essere osservato, poi, come risulti fondato il primo motivo di ricorso, dovendo, nella specie, trovare applicazione il
principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635-02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252738-01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, COGNOME, Rv. 210395-01). Di converso, quando, come nel caso in esame, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosti sensibilmente dal minimo previsto, ed anzi superi la media della forbice edittale, il giudice è da considerarsi tenuto ad assolvere il relativo onere motivazionale, dando conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare’ in siffatti termini la durata della sanzione amministrativa accessoria di cui all’art. 222 cod. strada, essendo essa sottratta alla pattuizione delle parti per essere rimessa alla determinazione autonoma e discrezionale del giudice, da effettuarsi non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma secondo i diversi parametri di c all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 27913901; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271661-01).
Il decidente è tenuto, in particolare, ad esprimere la sua motivazione facendo riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01).
A fronte di ciò, risulta evidente come, nel caso di specie, sussista il denunciato vizio motivazionale, avendo il giudicante affidato il proprio percorso argomentativo ad un generico e non meglio circostanziato riferimento alla «estrema gravità del fatto e del danno cagioNOME alla p.o.», senza fornire indicazione alcuna delle ragioni di tale giudizio di gravità estrema, poi limitandosi a stabilire in tre anni la disposta sospensione della patente di guida.
Del pari fondata è anche la seconda doglianza dedotta dalla ricorrente, atteso che, in conseguenza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 2019, circa l’applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale, in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. trova applicazione quanto stabilito dall’art. 222, comma 2-bis,
cod. strada, ossia la diminuente di un terzo della suddetta sanzione amministrativa accessoria.
Nel caso di specie, il G.I.P. si è limitato a disporre l’applicazione dell «sospensione della patente di guida per un termine che si ritiene congruo determinare in anni 3», omettendo di indicare, anche solo per relationem, i parametri fattuali e giuridici sui quali ha fondato la determinazione della durata della pena accessoria, stabilita in misura non pari o di poco superiore al minimo, né inferiore alla media.
Il giudicante, pertanto, in violazione dei principi indicati, ha graficamente omesso qualsivoglia percorso argomentativo, anche mancando di specificare se tale determinazione sia nella specie derivata dalla diminuente di un terzo, ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada.
Invece infondato è il terzo motivo di ricorso, rilevando il Collegio come la questione concernente l’individuazione della velocità tenuta dall’imputata in occasione del sinistro, cui, per espressa previsione dell’art. 142 cod. strada, è correlata l’applicazione della contestata sanzione amministrativa, è questione fattuale adeguatamente risolta dalla Corte di merito, che, con motivazione esente da ogni vizio, ha ritenuto che la velocità cui la COGNOME stava procedendo fosse compresa tra i 95 e i 120 Km/h – per come accertato dalle acquisite risultanze probatorie (verbale di contestazioni amministrative del RAGIONE_SOCIALE del 27 aprile 2021; consulenza tecnica redatta dall’AVV_NOTAIO) – e dunque superiore al previsto limite di 90 Km/h, così da essere inidonea a evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone ed inadeguata rispetto alle specifiche caratteristiche della strada, tanto da giustificare la disposta applicazione della sanzione amministrativa impugnata.
L’eccepita doglianza propone, in sostanza, solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, preclusa a questa Corte di legittimità, conseguentemente imponendosi, in ragione della coerente e logica motivazione espressa dalla Corte territoriale, la declaratoria di infondatezza del dedotto motivo.
In accoglimento, pertanto, delle doglianze eccepite con i primi due motivi, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Udine per l’assunzione delle determinazioni inerenti agli aspetti precedentemente indicati, dovendo, invece, essere rigettato il ricorso nel resto.
-P3oe
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Udine in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2023
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