Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40544 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Corropoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/09/2023 del Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il settembre 2023, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. all’esito del giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 1073 del 2022, di annullamento di precedente sentenza di patteggiamento per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, il Tribunale di Teramo ha – per quanto qui rileva – applicato all’imputata la sanzione della sospensione della patente di guida (art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992) per anni due, in relazione al reato di cui all’art. 590-bis cod. pen.
Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentandone la carenza di motivazione, a fronte dell’applicazione della sanzione nel massimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, con la sentenza n. 88 del 19 febbra’io 2019, depositata il 17 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale d d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui all’art. 589-bis (Omicidio stradale) e art. 590-bis (Lesi personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo del richiamato art. 222, comma 2, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli art. 589-bis e 590-bis, rispettivamente secondo e terzo comma, cod. pen.
In particolare, la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali ha escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
E proprio nel caso di specie, restando escluso l’automatismo della revoca, è stata applicata la sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. .222 cod. strada.
Tanto premesso, deve osservarsi che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto avverso sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento, non operando in tale ipotesi il disposto dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; in proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità in base alla quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).
3. Il ricorso è altresì fondato.
3.1. Ed invero, trova nella specie applicazione il principio – a più riprese affermato dalla Corte di legittimità e richiamato dal ricorrente – in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colposo stradale) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione (ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395).
Ne discende, specularmente, che quando – come nella specie – la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale ed, anzi, supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere all’onere motivazionale sul punto, dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria; tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente.
Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tal sospensione deve essere effettuata, non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, cosicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271661). Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove questa superi la media edittale all’uopo prevista, deve fornirne adeguata motivazione (su tutto, Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, D.C.R.; v. anche Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazion commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982).
3.2. Il giudicante non ha fatto corretta applicazione di tali principi, giacché ha limitato il proprio percorso argomentativo all’indicazione di una generica e non meglio circostanziata congruità della misura di anni due della sanzione, senza alcuna precisazione delle ragioni di tale giudizio di gravità.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Teramo.
Così deciso il 07/06/2024.