Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15085 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15085 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GUARDIAGRELE il 23/05/2000
avverso la sentenza del 22/01/2024 del GIP TRIBUNALE di LANCIANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni della procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni della difesa dell’imputato, che insiste nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Lanciano ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena su richiesta delle parti a NOME COGNOME per la fattispecie di cui all’art. 589-bis, commi primo e settimo, cod. pen., nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi, ex art 222, commi 2 e 2bis, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 295 («cod. strada»).
Avverso la sentenza è stato proposto nell’interesse dell’imputato ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce vizio cumulativo di motivazione in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinata in un anno e sei mesi (già considerata la riduzione per il rito). Ciò in ragione dell’omessa esplicitazione degli elementi fattuali inerenti ai parametri che dovrebbero sottendere alla relativa commisurazione giudiziale, quelli di cui all’art. 218 cod. strada, perlopiù in ipotesi in cui sarebbe stata ritenuta sussistente l’attenuate di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. L’operata riduzione per il rito senza l’indicazione dell’entità impedirebbe infine di operare il controllo circa l’operata commisurazione giudiziale dalla sanzione amministrativa accessoria. In particolare, conclude il ricorrente sul punto, nel caso in cui fosse stata operata la riduzione massima di un terzo, la sanzione finale risulterebbe superiore alla media edittale in assenza di motivazione in merito al discostannento dalla detta media.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e ancor prima ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen. in quanto riguardante una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo delle parti (ex plurimis: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349 – 01; Sez. 4, n. 41457 dell’08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 – 01).
Occorre richiamare i principi di legittimità governanti la materia come sintetizzati da Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, COGNOME, in motivazione, per cui allorché il giudice con la sentenza di «patteggiamento» applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura modesta e comunque inferiore alla media edittale, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione (ex plurimis, anche: Sez. 4, n. 31200 del 04/07/2024, Ene; Sez. 4, 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 – 01).
Ne discende, specularmente, per la citata sentenza COGNOME, che quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l’onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Sempre mutuando l’iter logico-giuridico della sentenza innanzi richiamata, occorre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata in base non ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. bensì ai diversi parametri di cui all’a 218, comma 2, cod. strada. Sicché, le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis, oltre a Sez. 4, n. 08/02/2024, COGNOME Rv. 286196 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280393 – 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME Rv. 271661 – 01; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, COGNOME Rv. 283490 – 01, in motivazione, e Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283022 – 01, in motivazione, per la quale la valutazione dei detti criteri piò anche essere operata complessivamente, così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che difatti rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente laddove la stessa superi la media edittale all’uopo prevista, deve bensì fornirne – come detto – adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211 -01) e fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, COGNOME, Rv. 210982 – 01).
Orbene, il giudice di merito ha disatteso i principi di cui innanzi.
Si tiene conto che, in forza dell’intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all’art. 222 cod. strada, la fattispecie concreta vede l’applicazione
alternativa della sanzione della revoca della patente di guida (fino a quattro anni) o della sanzione della sospensione della stessa, e si applica, di
conseguenza, la seconda e più mite sanzione, ridotta per il rito ex art. 222, comma
2-bis cod. strada (circa l’operatività della riduzione per il rito anche nel
caso di applicata sospensione in luogo della revoca della patente, si vedano Sez.
4, n. 08/02/2024, COGNOME Rv. 286196 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 32889
del 28/06/2022, COGNOME, cit., e Sez. 4, n. 18368 del 18/04/2021, COGNOME, non massimata).
È stata però determinata l’entità della sanzione, pari a un anno e sei mesi, senza esplicitazione del fondamento della detta commisurazione giudiziale e in
ragione di un mero richiamo della norma di riferimento, l’art. 222, commi 2 e 2- bis
cod. strada, senza peraltro indicazione alcuna in merito all’entità della riduzione per il rito. Sicché, non è emerso il sotteso iter logico-giuridico quanto ai
parametri di cui all’art. 218 cod. strada, neanche implicitamente dall’apparato motivazionale relativo alla decisione ex art. 444 cod. proc. pen. Ciò che rende
indefettibile l’annullamento, in particolare, è la circostanza per cui, non emergendo l’entità della riduzione per il rito, non è dato avere contezza in ordine al se il giudice si sia discostato dalla media edittale ed eventualmente dell’entità di tale discostamento.
Ne consegue, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Lanciano in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Lanciano in diversa composizione.
Così deciso 1’11 marzo 2025