Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20958 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Firenze nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Firenze il 19/08/1995
avverso la sentenza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di Firenze.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui
all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provve sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente d
guida.
2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso p l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa
applicazione della sospensione della patente di guida.
3. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria scritta con cui chiede l reiezione del ricorso.
4. Il dedotto motivo di ricorso è fondato.
Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 6
cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (cfr
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 – 01), si deve osservare come nella sentenza impugnata sia stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall’art. 186, comma 2, le b), cod. strada, nella misura da sei mesi ad un anno.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente, sanzione su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida rinvia sul punto al Tribunale di Firenze.
Così deciso il 30 aprile 2025
Il Consigli estensore
Il Presi nte