Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 960 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 960 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Di Tempio Pausania ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena (sostituita ex art. 186, comma 9bis, cod. strada) su richiesta delle parti, a NOME COGNOME per la fattispecie di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, cod. strada, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sostanzialmente si deduce l’omessa motivazione circa la determinazione della durata della sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida e in considerazione della circostanza per cui il giudice di merito sarebbe partito da una durata base di dodici mesi poi ridotta a otto mesi ex art. 444 cod. proc. pen.
CONSIDNERATO IN DIRITTO
Il ricorso, pur ammissibile ex art. 606 cod. proc. pen., è infondato essendo stata disposta la sospensione della patente di guida sostanzialmente per una durata (otto mesi) inferiore alla media edittale, in considerazione anche della circostanza per cui non è prevista per il reato di cui all’art. 186 cod. strada la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (si vedano, per il riferimento alla media edittale, Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211, e, circa l’inoperatività della riduzione per il rito, Sez. 4, 4321 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265941, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2-bis cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non estende ai reati di cui all’art. 186, comma 2, cod. strada, nel caso di patteggiamento, la riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria in oggetto, atteso che non appare irragionevole la scelta del legislatore di limitare l’estensione di detta riduzione di pena, essendo essa volta ad incentivare il ricorso al rito alternativo, esigenza maggiormente ravvisabile in presenza di reati quali l’omicidio colposo rispetto alla guida in stato di ebbrezza).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 25 novembre 2022 I estensore GLYPH
Il Presidente