Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15622 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FABRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 del GIP TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteaent0 le conclusioni del PG 14 M
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), resa dal Tribunale di Ancona – in ordine al reato di cui all’art. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, in relazione all’art, 187, comma 1 e comma 1-quater, d. Igs.30 aprile 1992, n. 285 -che ha altresì disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 24.
Il ricorso consta di due motivi, entrambi afferenti alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida:
2.1. Con il primo, si deduce la mancata – erronea valutazione della espressione della volontà dell’imputato (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), ricordandosi che l’imputato aveva opposto il decreto penale di condanna, chiedendo l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con il precipuo fine di ottenere la riduzione dell’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente che aveva richiesto nella misura di mesi 12. Il Giudice non ha invece tenuto conto di detta richiesta, confermando la sospensione della patente di guida per 24 mesi e pervenendo ad applicare una pena detentiva più afflittiva rispetto a quella di cui al decreto penale opposto;
2.2. Con il secondo, si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida nonché l’illegalità della stessa per avere il Tribunale di Ancona applicato la sanzione amministrativa nella sua massima misura, senza fornire adeguata motivazione.
2.3. In data 21/12/2023, è pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato è unicamente il secondo motivo, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.
È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata
depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ COGNOME Saymon, Rv. 279349, così massimata: «E’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative»).
Tanto premesso, deve osservarsi che, in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti.
Quanto alla doglianza sulla maggiore afflittività della pena applicata rispetto a quella originariamente stabilita nell’opposto decreto penale di condanna, si rileva che, dall’atto di opposizione, risulta la totale corrispondenza di essa rispetto a quella richiesta. Il primo motivo è, pertanto, infondato.
È invece meritevole di accoglimento il secondo motivo afferente alla motivazione sulla durata della disposta sospensione della patente di guida. Nella specie, trova infatti applicazione il principios – a più riprese affermato dalla Corte di legittimità e richiamato dal ricorrente 2 secondo cui allorché la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosti sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi superi la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l’onere motivazionale sul punto, dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria. Tanto più che essa è, come si è più sopra ricordato, sottratta alla pattuizione delle parti ed è determinata autonomamente e discrezionalmente dal giudice. Obbligo motivazionale che può, invece, ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione allorché, con la sentenza di patteggiamento, il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, (Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, COGNOME, Rv. 210395; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tíburzi, Rv. 252738). Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casì previsti dall’art. 222 cod. strada, di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la determinazione della durata dì tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).
In conclusione, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all’uopo prevista, il giudice deve fornire adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME ed altro, Rv. 259211), facendo riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, COGNOME, Rv. 210982).
Nel caso che occupa, il Giudice ha operato un mero automatismo, stabilendo che dall’accoglimento della richiesta di applicazione della pena, nei termini precisati, “conseguisse” l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 24.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ancona. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ancona. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensoreE.,130SITATO 1;4 CA
resident