Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16092 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME PAZIENZA NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 664/2025 CC – 16/04/2025 R.G.N. 42818/2024
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bisceglie il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 27/11/2024 del Tribunale di Cremona; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 maggio 2023, n. 22142, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la sentenza con cui il Tribunale di Cremona il 20 settembre 2021 ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME, la pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen.
Con sentenza in data 27 novembre 2024, il Tribunale di Cremona, decidendo in sede di rinvio, ha disposto l’applicazione, nei confronti dell’imputato, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la difesa lamenta mancanza o mera apparenza della motivazione.
Il ricorrente deduce che il Tribunale di Cremona, con la sentenza impugnata, in una forbice da un minimo di 15 giorni ad un massimo di due anni, ha applicato una sanzione di sei mesi, sulla base
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta AVV_NOTAIO 16092/2025 Roma, lì, 28/04/2025
della motivazione che trattavasi di ‘lesioni colpose gravi’, circostanza questa che rappresenta il presupposto della applicazione della sanzione, ma non può essere la motivazione dell’entità della sanzione stessa, nØ può pensarsi ad un implicito richiamo agli argomenti a sostegno della pena principale, dal momento che era stata applicata la sanzione minima prevista dall’art. 590-bis cod. pen. Lamenta conseguentemente vizio di motivazione apparente, poichØ l’indicazione della norma incriminatrice o del reato commesso non ‘motiva’ perchØ proprio quella pena Ł stata applicata.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la difesa lamenta violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 133 cod. pen. e degli artt. 218 e 222 d.lgs. n. 285 del 1992.
Deduce la difesa che la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992 deve essere compiuta in base ai parametri di cui all’art. 218 del d.lgs. cit., vale a dire entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Deduce, in proposito, la difesa che a) quanto alla entità del danno apportato, la lesione Ł stata di soli otto giorni superiore alla soglia; b) quanto alla gravità della violazione commessa, all’imputato Ł stata contestata la sola violazione dell’art. 141, comma 2, del codice della strada ed il ciclista Ł stato ritenuto partecipe della dinamica dell’incidente, avendo a sua volta violato il codice della strada, all’art. 182, comma 4, che punisce il conducente del velocipede che non porta il veicolo a mano, sebbene per le condizioni della circolazione fosse di intralcio o pericolo ai pedoni; c) quanto al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, il ricorrente, di professione autista di autobus dedicati al trasporto pubblico locale, era incensurato e, nei sette anni dall’accadimento del sinistro, non Ł stato oggetto di alcun altro procedimento.
Lamenta, conseguentemente, il ricorrente che la sospensione della partente disposta di sei mesi era gravemente afflittiva e del tutto sproporzionata rispetto al fatto commesso, comunque ben piø afflittiva di quella principale, tenuto conto della professione dell’imputato.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso, lamenta illegalità della pena ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
Deduce la difesa che il controllo del giudice sulla congruità della pena richiesta in sede di patteggiamento deve essere particolarmente penetrante e rigoroso e ribadisce che, nel caso in esame, la sanzione accessoria Ł stata comminata in misura gravemente sproporzionata al fatto contestato e del tutto avulsa dalla graduazione della pena principale, tanto da apparire piø che semplicemente illegittima, del tutto illegale.
E’ pervenuta una prima memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, con la quale si insiste sull’accoglimento del ricorso, ribadendone i motivi.
E’ pervenuta una seconda memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, con la quale si precisa che l’orientamento richiamato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta, il giudice non debba motivare espressamente la quantificazione della sospensione della patente di guida, non Ł privo di eccezioni e, in ogni caso, si riferisce ai casi in cui il giudice abbia motivato sulla adeguatezza della pena principale, diversamente dal caso in esame nel quale il giudice era stato chiamato, in sede di rinvio, proprio a determinare la sanzione non applicata in sede di patteggiamento, ribadendo inoltre di aver elencato, in ricorso, numerosi elementi che avrebbero dovuto consigliare il giudice ad applicare una sanzione ben inferiore rispetto a quella applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e, proprio in ragione di tale natura, si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4, n. 6296 del 14/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 44339 del 12/11/2024, COGNOME; Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435), sicchŁ la sentenza di patteggiamento che abbia applicato od omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., Ł ricorribile per cassazione ai sensi della disciplina AVV_NOTAIO prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349).
Tanto premesso, i primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perchØ connessi, essendo sostanzialmente incentrati sull’onere motivazionale che ricade sul giudice nella ipotesi di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Al riguardo, costituisce ius receptum il principio secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria viene stabilita in misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi supera la media della forbice edittale, il giudice Ł tenuto a dare adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a tale determinazione.
Se nessuna motivazione Ł necessaria per giustificare l’applicazione del minimo, nell’ipotesi di sanzione determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 218, comma 2, del codice della strada, costituisce congrua giustificazione dell’uso della discrezionalità, perchØ si colloca in una fascia valutativa – fra il minimo ed il medio edittale appunto – all’interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro, affermandosi anche la legittimità della motivazione implicita, allorchŁ la sanzione applicata sia molto piø vicina al minimo che al massimo (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635).
In tali casi l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione (cfr., Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252738 – 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237470 – 01; Sez., 4, n. 18368 del 28/04/2021, COGNOME, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, COGNOME, Rv. 210395-01, che fanno riferimento all’applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211-01, che fa riferimento all’ipotesi del mancato superamento della media edittale e all’insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell’imputato). Diversamente, quando ci si discosta da quella medietà, e tanto piø ci si discosta, Ł necessario spiegare per quale motivo i parametri che si analizzano inducono ad applicare una sanzione superiore, perchØ il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la ‘media’ ed il giudice deve spiegarne le ragioni (Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, in motivazione).
2.1 Nella specie, l’art. 222 del codice della strada prevede che, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente Ł fino a due anni.
La sentenza impugnata fissa la durata della sanzione amministrativa accessoria in sei mesi,
trattandosi di una ipotesi di lesioni colpose gravi, così individuando una misura pari al quarto edittale, mediano tra il minimo e il medio edittale.
In tal modo, essendo la sanzione stata individuata in misura nettamente inferiore alla media edittale, piø precisamente in posizione mediana tra il minimo e il medio edittale, ed essendo stato esplicitato il riferimento alla vicenda integrante una ipotesi di lesioni colpose stradali gravi, in cui la persona offesa minore ha subito la frattura della spina tibiale del ginocchio destro, giudicata guaribile in giorni 48, così valorizzando l’entità delle conseguenze arrecate alla persona offesa e la concreta gravità della violazione commessa, l’onere motivazionale può considerarsi soddisfatto (Sez. 4, n. 32809 del 02/07/2024, COGNOME, non mass.).
2.2 Il terzo motivo, con il quale si sostiene l’illegalità della sanzione amministrativa accessoria, per mancato controllo della congruità della stessa da parte del giudice e per grave sproporzione rispetto al fatto contestato, Ł inammissibile, sia perchØ, trattandosi di sanzioni che non possono formare oggetto dell’accordo tra le parti (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635), non Ł ipotizzabile un controllo sulla congruità della misura della sanzione concordata tra le parti, sia perchØ la determinazione concreta della misura della sanzione amministrativa non Ł avvenuta contra legem, essendo stata individuata all’interno dei parametri predeterminati dalla legge.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME