Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12263 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 24 /11 /1967
avverso la sentenza del 01/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME lette sentite le conclusioni del PG , dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord con sentenza del 10 ottobre 2024 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, concordata tra il Pubblico Ministero e NOME COGNOME imputato del reato di omicidio stradale, fatto contestato come commesso il 23 febbraio 2024; il Giudice ha anche disposto la sospensione della patente di guida dell’imputato per la durata di un anno.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (artt. 222 e 218 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione quanto alla scelta della misura della sanzione accessoria, affidata ad un generico richiamo alla “congruità”, anche se la sentenza impugnata riconosce la corresponsabilità nel fatto della vittima nella elevatissima misura del 75 %.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria.
Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 14 dicembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, richiamando in sostanza l’orientamento secondo cui «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte h annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto “equa” la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)» (Sez. F, n. n. 24023 del 20/08/2020, NOME COGNOME NOME COGNOME, Rv. 279635-02).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Premesso che, come noto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 19 febbraio – 17 aprile 2019) è consentita, anche in caso di contestazione di omicidio stradale, la sospensione in luogo della revoca della
patente, la sentenza impugnata è, in effetti, priva di motivazione, tranne un cenno alla “congruità”, quanto alla individuazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Ebbene, poiché nel caso di specie lo stesso Giudice, alla p. 5 della motivazione, riconosce esplicitamente la corresponsabilità nel fatto della vittima (peraltro nella elevatissima misura percentuale del 75 °/0), che ha invaso l’opposta corsia guidando a velocità superiore al consentito e senza indossare le cintura di sicurezza, il mero riferimento alla “congruità” della durata della sospensione non soddisfa la necessità di idonea motivazione, che nel caso di specie non può essere implicita, dovendosi al riguardo disattendere l’opinione del P.G.
3.Consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione personale.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli Nord, in diversa persona fisica.
Così deciso il 15/01/2025.