Sospensione Patente e Obbligo di Motivazione: La Cassazione Interviene
Nel contesto della guida in stato di ebbrezza, la sanzione accessoria della sospensione della patente assume un ruolo cruciale. Ma cosa succede se un giudice, nell’ambito di un patteggiamento, applica la massima durata possibile senza fornire alcuna spiegazione? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: per la sospensione patente motivazione e giustificazione sono necessarie, specialmente quando la sanzione applicata è quella massima prevista dalla legge. Questo intervento garantisce che ogni decisione giudiziaria, anche quelle accessorie, sia trasparente e fondata su ragioni comprensibili.
Il Caso in Esame: Dalla Guida in Ebbrezza al Ricorso in Cassazione
I fatti riguardano un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico rilevato di poco superiore a 1.10 g/l, aggravata dalla circostanza di aver commesso il fatto in orario notturno. L’imputato aveva scelto la via del patteggiamento, accordandosi con la pubblica accusa per una pena penale vicina ai minimi edittali.
Tuttavia, il Tribunale, nel ratificare l’accordo, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di un anno. Il punto critico, sollevato dalla difesa, era la totale assenza di motivazione a sostegno di una sanzione così severa, in palese contrasto con la mitezza della pena principale concordata.
La Questione Giuridica: perché per la Sospensione Patente la Motivazione è Essenziale?
Il cuore della questione legale risiede nel presunto ‘automatismo’ con cui è stata applicata la sanzione accessoria. La difesa ha sostenuto che, se la pena principale era stata considerata congrua in una misura quasi minima (tenendo conto della finalità rieducativa e dell’assenza di danni), non era logicamente sostenibile l’applicazione della sanzione accessoria nella sua massima estensione senza una specifica giustificazione. Questo ha configurato un ‘vizio di motivazione’, ovvero un difetto nell’argomentazione del giudice, che ha spinto l’imputato a presentare ricorso in Cassazione.
Ammissibilità del Ricorso anche in caso di Patteggiamento
La Corte ha preliminarmente confermato che, nonostante i limiti generali all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, il ricorso è ammissibile quando contesta la motivazione di una sanzione amministrativa accessoria. Questo perché tale sanzione ha un carattere autonomo rispetto alla pena penale, e il suo dimensionamento richiede un’autonoma valutazione da parte del giudice.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il ragionamento dei giudici supremi si basa su un principio di diritto consolidato: il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione quando la misura della sospensione della patente si discosta dal minimo edittale. Questo obbligo diventa ancora più stringente quando, come nel caso di specie, viene applicata la misura massima.
Nel provvedimento impugnato, non era presente alcun elemento dal quale si potesse desumere la ragione di una scelta così afflittiva. Il giudice di merito aveva completamente omesso di giustificare la sua decisione, violando così il principio secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato. La Corte ha ribadito che la motivazione non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale per il cittadino, che ha il diritto di comprendere le ragioni di una decisione che incide sui suoi diritti.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma solo limitatamente alla durata della sanzione accessoria. Ha quindi disposto il rinvio del caso al Tribunale, in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo giudizio sul punto, questa volta fornendo un’adeguata motivazione per la durata della sospensione della patente che deciderà di applicare.
Questa sentenza rafforza un importante principio di garanzia: anche nell’ambito di un procedimento ‘semplificato’ come il patteggiamento, il potere discrezionale del giudice non è assoluto. Ogni decisione, in particolare quelle che impongono sanzioni severe come la sospensione massima della patente, deve essere supportata da una motivazione chiara e logica, pena l’annullamento della decisione stessa.
È possibile impugnare la durata della sospensione della patente decisa in una sentenza di patteggiamento?
Sì, la sentenza stabilisce che il ricorso per cassazione è ammissibile per vizio di motivazione riguardo alla durata della sanzione amministrativa accessoria, in quanto quest’ultima è autonoma rispetto alla pena principale concordata.
Il giudice è sempre obbligato a motivare la durata della sospensione della patente?
Secondo la Corte, il giudice deve fornire una motivazione specifica quando la misura della sospensione si discosta dal minimo previsto dalla legge, e a maggior ragione quando, come nel caso di specie, viene applicata nella misura massima.
Cosa succede se il giudice non motiva l’applicazione della sospensione massima della patente?
La mancata motivazione costituisce un vizio della sentenza. In questo caso, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a quel punto, rinviando il caso al tribunale per una nuova valutazione e una decisione motivata sulla durata della sospensione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENEZIA il 26/05/1987
avverso la sentenza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Padova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato previsto dall’art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per avere guidato in stato di ebrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche (g/I 1.12 e 1.11) con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22:00 e le ore 7:00 in Piove di Sacco il 5 febbraio 2023.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per assenza di motivazione in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di un anno. La difesa deduce che, pur avendo ritenuto che la pena patteggiata in misura prossima ai minimi edittali, fosse congrua in rapporto alla sua finalità rieducativa, all’assenza di danni e al valore emerso, il giudice ha del tutto trascurato di giustificare l’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria nella misura massima.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento GLYPH con GLYPH rinvio GLYPH limitatamente alla GLYPH misura GLYPH della GLYPH sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è ammissibile, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 275435 – 01).
Nel merito, il giudice ha ritenuto di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di un anno senza fornire alcuna motivazione in proposito. Risulta, dunque, correttamente denunciato il vizio di motivazione in quanto dalla pronuncia non è
dato evincere alcun elemento dal quale sia altrimenti desumibile la ragione dell’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima prevista dalla legge, in contrasto con il principio secondo il quale «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo» (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 02).
Ritenuto sussistente il vizio dedotto, deve, dunque, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova in diversa composizione.
Così deciso il 12 novembre 2024 IlConsigliere estensore GLYPH
Il Presidente