Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NOCI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOICATTARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME e COGNOME NOME ricorrono, con due separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in epigraf cendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla durata dell spensione della patente (due anni) che si ritiene eccessiva e non congruamen motivata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In premessa, va evidenziato che i ricorsi sono ammissibile (cfr. Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. GLYPH COGNOME, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. pro nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ov l’omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma manifestamente infondat e, pertanto, vanno dichiarati inammissibili.
Ed invero, il giudice del patteggiamento, nel determinare nella misura mesi otto (da anni uno così ridotta per il rito) la durata della sospensione zionale della patente (possibile per il reato in contestazione fino a 4 anni) conto in sentenza di avere valutato congrua tale durata «in misura contenu inferiore di più della metà alla stessa entità del massimo previsto dalla leg nuto conto della natura delle violazioni commesse».
Il provvedimento impugnato, pertanto, opera un corretto governo del princi pio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il gi che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o l’effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura p per í reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sent della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa acc soria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favore della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla dei parametri di cui all’art. 218, co. 2, cod. strada, essendo sufficiente, anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832). E costituisce ius receptum di questa Corte il principio che la durata della sospensione della patente dì deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specific guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli d all’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 dep. il 1996, COGNOME,
Rv. 203429; conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 deo. 1999, Campanelli, Rv. 212197; Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, Alcino, Rv. 241959).
Essendo i ricorsi inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
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