Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13172 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13172 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ZHEJIANG (CINA) il 26/05/1971
avverso la sentenza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla confisca, e per il rigetto nel resto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 24 giugno 2024, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha applicato a NOME COGNOME la pena di mesi 4 di arresto, ed C 1.000,00 di ammenda, nonché la pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni 1, e la confisca del veicolo tg. TARGA_VEICOLO.
La pena è stata applicata per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce plurime violazione di legge, in quanto il Tribunale: 1) ha applicato una pena superiore rispetto a quella concordata; 2) ha immotivatamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni 1, peraltro in misura superiore rispetto a quanto concordato; 3) ha disposto la confisca del veicolo che, in realtà, appartiene ad un terzo soggetto.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, è in parte fondato.
In termini generali osserva il Collegio che, introducendo una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 606 cod. proc. pen., l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente oggi il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
1.1. Quanto alla pena applicata (in ipotesi in misura difforme da quella concordata), il motivo è manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti emerge che le parti raggiunsero l’accordo, di cui vi è traccia nel verbale d’udienza, con riguardo alla pena finale di mesi 4 di arresto ed C 1.000,00 di ammenda, ottenuta partendo dalla pena di mesi 6 ed euro 1.500,00, poi ridotta per il rito.
Non vi è alcun riferimento alla ulteriore riduzione, che il ricorrente assume debba discendere dal riconoscimento delle attenuanti generiche.
1.2. Quanto alla sanzione della sospensione della patente di guida, che si assume immotivatamente fissata nella misura di anni 1 (p. 3 ricorso), il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e, proprio in ragione di tale natura, si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4, n. 6296 del 14/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 44339 del 12/11/2024, COGNOME; Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, NOME, Rv. 275435 – 01); queste, pertanto, non possono formare oggetto dell’accordo, e le relative clausole devono ritenersi come non apposte (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 01).
Il principio è stato ribadito da questa Sezione anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al ” giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (cfr., in relazione al nuovo testo dell’art. 444 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 3414 del 10/01/2024, Fissi, non mass.; Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285426 – 01).
Pertanto, poiché tuttora la clausola che determina il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea, ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349 – 01).
1.2.1. Venendo al modo in cui può dirsi soddisfatto l’onere motivazionale che ricade sul giudice, costituisce ius receptum il principio secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria viene stabilita in misura si discosta sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a dare adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a tale determinazione.
Se nessuna motivazione è necessaria per giustificare l’applicazione del minimo, nell’ipotesi di sanzione determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 218, comma 2, cod. strada, costituisce congrua giustificazione dell’uso della discrezionalità, perché si colloca in una fascia valutativa – fra il minimo ed il medio edittale appunto – all’interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro.
In tali casi l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione (cfr., Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252738 – 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237470 – 01; Sez., 4, n. 18368 del 28/04/2021, COGNOME, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, COGNOME, Rv. 210395-01, che fanno riferimento all’applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME Rv. 259211-01, che fa riferimento all’ipotesi del mancato superamento della media edittale e all’insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell’imputato).
Diversamente, quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si analizzano inducono ad applicare una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la ‘media’ ed il giudice deve spiegarne le ragioni (Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, in motivazione).
Nella specie l’art. 186, comma 7, cod. strada stabilisce che alla condanna consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni.
In sentenza si rinviene, invece, solo l’indicazione della durata, fissata in anni 1: pertanto la sospensione è stata sì determinata in una misura leggermente inferiore al medio edittale (pari ad un anno e tre mesi), ma in assenza di qualsivoglia motivazione, neppure implicita, e pur avendo ritenuto congrua la pena minima prevista dalla legge (mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, ridotta per il rito a quattro di arresto ed euro mille di ammenda).
L’immotivato scostamento dal minimo non può neppure ritenersi implicitamente giustificato da fatto che il veicolo fosse intestato a terzi, trattandosi di circostanza irrilevante quando si procede per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada (cfr., Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Bordin, Rv. 265024, secondo cui al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato d ebbrezza, non si applica la previsione di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c, cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato).
Altrettando deve dirsi per lo stringato riferimento che la sentenza fa agli indici di cui all’art. 133 cod. pen.: la determinazione della durata della sospensione, infatti, deve essere effettuata in base non ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. bensì ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla commisurazione giudiziale
della sanzione amministrativa accessoria restano tra di loro autonome (Sez. 4, n. 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280393 – 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271661 – 01; Sez. 4, n. 862 del 17/03/1999, COGNOME, Rv. 213150 – 01).
1.3. Quanto alla confisca, il ricorrente lamenta che sia stata disposta nonostante egli non sia il proprietario del veicolo.
Va innanzitutto osservato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, NOME COGNOME Rv. 279348 – 01; conf., Sez. 4, n. 28366 del 22/06/2022, COGNOME, non mass.).
Il motivo è inammissibile.
L’art. 186, comma 7, cod. strada, consente di procedere alla confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo, la nozione di “appartenenza” del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020 Babanicas, Rv. 279052 – 01; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, COGNOME, Rv. 256762 – 01; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 – 01).
Nella stessa prospettiva, guardando alla posizione del terzo intestatario, si è affermato che la confisca del veicolo può essere esclusa soltanto quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest’ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo.
Affinché la proprietà del terzo non sia attingibile dalla confisca, quindi, l’utilizzazione del veicolo da parte dell’autore del reato stradale deve essersi determinata senza alcun titolo stabile e prevalente e senza alcuna, consenziente o negligente, acquiescenza da parte del titolare.
Se, invece, tale acquiescenza ricorre, l’appartenenza si radica anche in capo all’agente e, in corrispondenza, il titolare non può dirsi, ai fini della confisca, estraneo al reato (così, in motivazione, Sez. 1, COGNOME, cit.; conf., Sez. 1, n. 19384 del 13/12/2016, dep. 2017, COGNOME, non mass.; Sez 4, n. 39777 del 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253721 – 01).
Conseguentemente, il dato formale evocato dal ricorrente non assume rilievo al fine di escludere la confisca del veicolo, poiché il giudice di merito, con accertamento logicamente motivato (ed in alcun modo confutato), ha desunto la “appartenenza” del veicolo al ricorrente in ragione della formale intestazione ad un suo congiunto, e dal fatto che la circolazione del mezzo avvenne con il suo consenso.
In ogni caso, dalla stessa prospettazione del ricorrente, si evince che il veicolo confiscato è di proprietà di un terzo estraneo al reato.
Ne segue pertanto che l’imputato non è legittimato a proporre la doglianza per carenza di interesse poiché, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 7, ord. n. 7286 del 12/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 2867 del 13/01/2021, COGNOME, non mass.), salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell’impugnazione, nella specie neppure dedotto (Sez. 2, n. del 21/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. del 30691 del 24/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, COGNOME, Rv. 262612 – 01; conf., con riguardo alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., Sez. 4, n. 2138 del 15/09/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 31/01/2020, COGNOME, Rv. 278592 – 01).
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio sul punto.
Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Teramo in diversa persona fisica, per nuovo esame sul punto. Inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente