Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4808 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/03/1975
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di BOLOGNA in difesa dell’ hanno insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna con la quale NOME COGNOME era stata condannata per il reato di cui all’art. 186, commi 2 e 7, d.lgs. n. 285/1992, accertato a Massa Lombarda in data 1 febbraio 2020.
La Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive con le quali si censurava la mancata sospensione del procedimento con messa alla prova da parte del primo giudice, riproposta in appello nonché la chiesta assoluzione della 3< azf ria ritenendo provato, contrariamente all'assunto difensivo, che non vi fossero onte che l'autovettura coinvolta nel sinistro fosse quella della Zapana e che costei fosse alla guida del mezzo.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse della Zapana affidandolo a cinque motivi.
2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione in ordine al primo motivo di gravame con il quale si censurava l'ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna, all'udienza del 7 marzo 2022, a fronte del deposito dell'istanza corredata dalla richiesta di programma di trattamento da parte dell'UEPE nonché della dichiarazione di disponibilità da parte dell'Ente Protezione Animali ad accogliere l'imputata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, ha rigettato la richiest ritenendo di ostacolo un precedente penale risalente al 2015. La richiesta è stata, poi, senza esito, riproposta in appello. Sulle doglianze mosse avverso l'ordinanza di rigetto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto alle emergenze processuali in relazione al ritenuto riconoscimento dell'imputata quale conducente del veicolo e al rinvenimento dell'auto della Zapana nei pressi della sua abitazione. L'assunto sarebbe sconfessato dalla circostanza che dai rilievi fotografici eseguiti dalla polizia locale emerge che i veicoli incidentat erano rimasti nella posizione di quiete perché non marcianti, come riferito dallo stesso teste COGNOME il quale ha spiegato che l'autovettura della Zapana era stata rimossa con il carro attrezzi. Si tratterebbe di un travisamento della prova'posto che alla base della motivazione è stato offerto un risultato probatorio diverso da quello reale.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 526, 191, 192 e 213 cod. proc. pen. per avere la Corte fondato il proprio giudizio sulla presunta identificazione dell'imputata da parte dell'unico teste escusso, effettuata grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza senza che siano stati
identificati ed esaminati altri testimoni oculari dell'incidente. Il teste COGNOME non h assistito all'incidente e quando è giunto sul posto, il conducente dell'autovettura che aveva provocato il sinistro non era presente. La Zapana, infatti, è giunta in un secondo momento e solo dopo il teste COGNOME l'ha vista e identificata tramite la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso la scena. Dette immagini non sono mai state acquisite al fascicolo né messe a disposizione della difesa che, alla stregua del Tribunale e della Corte territoriale non le ha mai potute visionare.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla sostituzione della pena detentiva e alla concessione della sospensione condizionale della pena. L'imputata aveva impugnato la sentenza di primo grado anche sotto il profilo della determinazione della pena, della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e, con motivi aggiunti, sotto il profilo della richiesta di sostituzione della pen detentiva con la conversione in pena pecuniaria ovvero con i lavori di pubblica utilità. La Corte ha rigettato i tre motivi di gravame, fondati su presupposti diversi, con unica e stringata motivazione, ossia il richiamo al precedente penale risalente al 2015.
2.5'Con il quinto motivo si deduce la mancanza di motivazione in merito alla censura mossa avverso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti oeneriche richieste, sul presupposto del rilascio di una nuova patente di guida e dell'avvenuto risarcimento dei danni a cura dell'assicurazione.
All'udienza il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputata ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, a parte quanto si dirà in relazione al motivo dedotto con riferimento alla durata delle pene accessorie, è infondato.
Quanto al primo motivo va ricordato che questa Corte (Sez. 4 n. 8158 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278602) ha affermato che «In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato».
Nel caso in esame il Tribunale di Ravenna ha motivatamente rigettato la richiesta di sospensione del procedimento corredata non dal programma ma dalla
richiesta avanzata all'UEPE nonché la dichiarazione di disponibilità da parte dell'Ente Protezione Animali ad accogliere l'imputata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità valutando, a tal fine, negativamente, il precedente penale annoverato dalla stessa, sia pure commesso nel 2015, per essersi posta alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I a seguito del quale è stata sanzionata con pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria e con sospensione condizionale della pena.
Manifestamente infondata è, dunque, la censura mossa con il ricorso, meramente reiterativa, peraltro, di quella formulata ai giudici del gravame secondo cui il giudice avrebbe dovuto, prima di decidere, acquisire il programma di trattamento da parte dell'UEPE per dare conto della idoneità del programma presentato.
La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata, infatti, ad una duplice condizione della prognosi favorevole in relazione all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati e della idoneità del programma di trattamento. E' evidente che si tratta di due giudizi distinti che sono rimessi alla valutazione del decidente da operarsi nell'ambito dei parametri di cui all'art 133 cod. pen.
Da quanto detto ne deriva che l'impossibilità di formulare una prognosi positiva circa la capacità a delinquere dell'imputato osta all'accoglimento del beneficio richiesto e ciò a prescindere dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).
Allorquando, come nel caso in esame, il giudice abbia dato conto della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, ciò basta per negare il beneficio richiesto senza che sia necessario valutare anche il programma, nella fattispecie, neppure presentato.
Questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299) nell'affermare il principio sopra enunciato ha ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi.
Da qui l'inammissibilità del motivo proposto.
E' del pari manifestamente infondato il motivo con cui si censura l'affermazione della responsabilità penale della Zapana in quanto non scalfisce gli argomenti logicamente sviluppati nelle conformi sentenze di merito.
E' appena il caso di rammentare che «la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni.
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, COGNOME, Rv. 269078, in motivazione; Sez. 2, n. 17440 del 09/04/2019, COGNOME, non mass.).
Vale la pena premettere che la ricorrente è stata condannata per essersi rifiutata di sottoporsi al test alcoolemico, dopo la constatazione del sinistro avvenuto tra l'autovettura di sua proprietà e un'autovettura parcheggiata.
Che non vi sia prova che la Zapana si trovasse alla guida dell'auto è affermazione che non si confronta con l'ampia ricostruzione del Tribunale di Ravenna che, sul punto, ha ripercorso le dichiarazioni dell'agente COGNOME ponendo in evidenza argomenti che la difesa non attacca. E' stato evidenziato che il teste ha riferito di essere giunto sul posto su richiesta di alcune persone che avevano assistito al sinistro e che mantenendosi in contatto con le forze dell'ordine, avevano seguito la donna che, scesa dall'auto si dirigeva verso casa. E' stato inoltre messo in luce l'ulteriore passaggio della deposizione del teste COGNOME nella parte in cui spiegava che la Zapana faceva ritorno sul luogo in cui si trovava la sua autovettura incidentata, barcollando; richiesta espressamente, prelevava i documenti dall'abitacolo dell'autovettura, dopo aver recuperato le chiavi del mezzo che erano finite sotto una ruota. La Zapana, nel prosieguo, si rifiutava di sottoporsi all'esame alcolimetrico e si dirigeva verso la propria abitazione, posta a breve distanza, seguita dagli agenti intervenuti, per ragioni di sicurezza, dato il suo equilibrio precario.
Alla luce di quanto detto appare evidente come quello che viene dedotto come un travisamento della prova si risolva in una censura manifestamente infondata. Assumere che l'autovettura della donna sia stata rintracciata "presso" l'abitazione della donna piuttosto che "nei pressi" dell'abitazione della donna, assume più i contorni di un espediente retorico piuttosto che di un motivo di ricorso dotato di capacità dimostrativa tale da travolgere il percorso logico giuridico posto a sostegno della decisione.
– Privi di pregio risultano gli argomenti posti a sostegno del terzo motivo di ricorso con il quale si assume la violazione degli artt. 526, 191, 192 e 213 cod. proc. pen. I giudici di merito hanno posto l'accento su quanto riferito dal teste COGNOME il quale ha assunto di avere, dalla visione delle immagini delle telecamere di
videosorveglianza che avevano immortalato il sinistro, riconosciuto la donna come colei che si trovava alla guida dell'autovettura rimasta coinvolta nell'incidente.
La questione sposta il fuocoiki profili di inutilizzabilità piuttosto che dell attendibilità del teste, come ritenuta dal Tribunale e confermata dalla Corte territoriale e neppure posta in discussione dalla difesa.
Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che «In tema di prova, è utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione, nel caso in cui la registrazione delle immagini si sia danneggiata per problemi tecnici, non incidendo il sopravvenuto danneggiamento del supporto sulla originaria utilizzabilità della prova e non risultando tale deposizione vietata ai sensi dell'art. 195, co. 4, cod. proc. pen.» (Sez. 4 n. 24583 del 28.5.2024 Rv 286531 -01).
La pronuncia sopra richiamata precisa, in parte motiva, che «la deposizione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione non è, peraltro, vietata dalla legge (art.195, comma 4, cod. proc. pen.)» e che «Se, da un lato, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente utilizzabili come prova le immagini tratte da riprese visive in luoghi pubblici e ne riconosce la valenza di prova «portatrice di certezze processuali, dall'altro non va trascurato che la ripresa visiva è un mezzo di ricerca della prova del quale la polizia giudiziaria può liberamente avvalersi ove le immagini siano captate in luoghi pubblici o aperti al pubblico».
Rimane escluso, dunque, il rprofilo dedotto dal ricorrente circa il diritto incondizionato di avere accesso ai supporti contenenti i filmati dato che nel processo non sono state utilizzate ai fini della decisione le riprese ma la deposizione del teste COGNOME A quanto detto deve aggiungersi che tale passaggio della deposizione non ha costituito l'unico e decisivo argomento posto a fondamento del giudizio espresso, avendo spiegato il Tribunale che il teste ha ricostruito i vari passaggi della vicenda: il ritorno sul luogo del sinistro dell Zapana, barcollante, accompagnata da agenti della polizia municipale, la richiesta di esibire i documenti dell'auto di sua proprietà e il recupero degli stessi da parte della donna che prelevava le chiavi da sotto la ruota, la richiesta di sottoporsi al test che veniva rifiutata, ponendo, tra l'altro, in evidenza che la Zapana non aveva mai riferito di aver dato in prestito l'auto ad alcuno. A tutto quanto detto, si aggiungeva l'ulteriore passaggio della visione delle immagini delle telecamere posizionate sul posto e il riconoscimento della donna con la quale l'operatore era stato a contatto prima e durante le fasi sopra descritte nonché della redazione del verbale di accertamenti urgenti e contestazione redatto nell'immediatezza del fatto
dalla Polizia Municipale e dal quale si evince il rifiuto della COGNOME a sottoporsi al test alcolimetrico.
4. Con il quarto e quinto motivo, che possono essere trattati unitariamente, si contesta cumulativamente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione oltre che la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in quanto sulla scorta di un unico dato, il precedente penale annoverato dalla Zapana sono stati rigettati i motivi afferenti la sostituzione della pena detentiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Nel dedurre poi l'eccessività del trattamento sanzionatorio la ricorrente lamenta anche l'eccessività della sanzione amministrativa accessoria determinata in misura pari al massimo previsto.
Deve evidenziarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826). Nondimeno la sentenza del Tribunale si è fatta carico di valutare gli elementi evidenziati dalla difesa a sostegno della meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, escludendo, con argomentare logico, la loro rilevanza a questo fine.
Il Tribunale, infatti, ha rigettato la richiesta rilevando che la difesa non ha nemmeno indicato elementi idonei a supportare il riconoscimento del trattamento di favore non potendosi ritenere tali né il rilascio di una nuova patente di guida all'imputata né il risarcimento dei danni causati dal sinistro da parte dell'assicurazione.
La richiesta di riforma della sentenza di primo grado, quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, era formulata nell'atto di appello in termini del tutto generici, pure a fronte della puntuale illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione da parte del giudice di primo grado.
Il ricorso, a ben vedere, non si confronta con la motivazione delle sentenze conformi che hanno argomentato nel senso che la Zapana annoverava un precedente risalente al 2015 per avere circolato alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I «a seguito del quale fu sanzionata con pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria e con sospensione condizionale della pena». E' stato ulteriormente precisato che «la reiterazione di condotte tra loro omogenee, peraltro in un contesto di costante elevato pericolo presunto in quanto nella fattispecie l'appellante ha perso il controllo del veicolo cagionando un sinistro, in occasione del reato precedente l'appellante circolava alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico particolarmente elevato riscontra
la chiara inettitudine di una sanzione convertita, di una sanzione improntata al minimo edittale e di una pena sospesa, a sortire adeguati effetti specialpreventivi».
La motivazione, dunque, pone alla base del rigetto, plurimi elementi costituiti non solo dalla esistenza del precedente specifico ma anche dalle modalità della condotta e della gravità del fatto contestato.
E' stato ritenuto cioè, con motivazione non sindacabile in questa sede, che la ricaduta nel reato abbia dimostrato l'inclinazione della ricorrente alla commissione di reati. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze in atti.
Coglie nel segno il ricorso laddove contesta il vizio di motivazione con riferimento alla irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, irrogata in misura prossima al massimo a fronte dell'espresso motivo di gravame.
E' principio affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280393 – 01) quello secondo cui «Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen. ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, co. 2 cod. strada sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di una eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento».
L'art. 218 co. 2 cod. strada prevede che il periodo di sospensione, nei limiti minimo e massimo, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Nel caso di specie la sanzione è stata irrogata in misura non certamente prossima al minimo né contenuta nei valori medi della cornice prevista. A tanto si è proceduto senza motivare benché sia principio consolidato quello secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dar conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211 – 01; Sez. F – n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02). Nella specie
la motivazione inerente alla determinazione della durata, oltre ad essere carente, non tiene in considerazione i parametri sopra indicati.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio sullo specifico punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto.
Deciso il 7 novembre 2024
La Cdhslgliera est.
Il Presidente
NOME
Salvatore
Vovere
tudiziario