Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4412 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4412 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 19/03/1994
avverso la sentenza del 14/03/2024 del TRIBUNALE di PISA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione della sanzione amministrativa accessoria.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa ha dichiarato non dov procedere nei confronti di COGNOME COGNOME in ordine al reato contestato, pe estinto per esito positivo della messa alla prova ed ha applicato la san amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (per sei mesi).
Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell’imputata che, con un un motivo, deduce violazione di legge per avere il Giudice esercitato un potere riser dalla legge all’Autorità amministrativa.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sent impugnata sia annullata senza rinvio con eliminazione della sanzione amministrativ accessoria.
In data 4 ottobre 2024, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. COGNOME che insiste nelle ragioni del ricorso.
Il ricorso è fondato. Sul punto, questa Corte ha già affermato che “In tema di gu in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito della prova, GLYPH ai GLYPH sensi GLYPH dell’art. GLYPH 168-ter cod. GLYPH pen., GLYPH non GLYPH può GLYPH applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s., in consideraz della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che pr dell’accertamento GLYPH di GLYPH penale GLYPH responsabilità, GLYPH e GLYPH le GLYPH ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previst artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lasci giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applic la sanzione amministrativa accessoria” GLYPH (ex GLYPHmultis, Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, COGNOME, Rv. 270348).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvi limitatamente all’irrogazione della sospensione della patente di guida, sanz amministrativa accessoria che viene eliminata. Deve essere disposta la trasmissio della presente sentenza al Prefetto di Pisa, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’irrogazione del sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimin Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Pisa, per quant competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il residente