Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33956 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33956 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Ivrea il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Ivrea
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente, con trasmissione degli atti al Prefetto;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, del foro di Ivrea, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 11 febbraio 202> il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, in ordine al reato di cui all’art. 186 cod. strada, poiché estinto per esito positivo della messa alla prova, altresì disponendo la sospensione della patente di guida per un anno.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 186 e 224 cod. strada, in quanto il Tribunale ha esercitato una potestà spettante al Prefetto.
Più in particolare, il ricorrente osserva che l’istituto della messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l’estinzione del reato; conseguentemente, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell’imputato, il potere di disporre l’applicazione della sanzione deve essere riconosciuto in capo al Prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso è fondato.
4.1. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, il giudice che, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiari ex art. 168-ter cod. pen. l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato alterazione per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare le sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 224 cod. strada, poiché di competenza del Prefetto.
Si è osservato, in proposito, che esiste una sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova – che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr., con riguardo alla revoca della patente, Sez. 4, n. 19369 del 07/05/2024, Rv. 286470 – 01; conf., Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Rv. 284091 – 01; con riguardo alla sospensione della patente, Sez. 4, n. 17446 del 23/04/2025, non mass.; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Rv. 270348 – 01; Sez.
4, n. 39107 del 08/07/2016, Rv. 267608 – 01; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Rv. 267880 – 01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819 – 01).
Segue pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che va eliminata. Deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di relativa competenza.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione della presente sentenza al prefetto di Torino per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025
Il Co igliere estensore