Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25086 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25086 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di Pescara con sentenza del 14 dicembre 2021 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME, imputato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2 sexies, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 26 aprile 2023, in ora notturna, la pena concordata con il Pubblico Ministero; il Giudice ha anche disposto la sospensione della patente di guida per due anni.
Ricorre per la cassazione del provvedimento l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 e 125 cod. proc. pen.) in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria – si sottolinea, aggiunta a penna alla sentenza dattiloscritta – nella misura massima edittale, in mancanza di qualsiasi motivazione, trascurando che il Prefetto aveva già disposto tale misura per la durata di mesi sei (si allega all’impugnazione decreto prefettizio) e che nessun incidente si è verificato nel caso di specie né nessun danno è stato registrato.
Si richiama, stimandolo pertinente, il precedente di Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, COGNOME, non mass.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 21 febbraio 2024 ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria.
4.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
La sentenza impugnata, infatti, non spiega in alcun modo la scelta della durata della misura della sospensione della patente di guida.
Ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992, la durata di due anni potrebbe in astratto essere la misura minima (ove il veicolo appartenga a terzi: forbice da due a quattro anni) ovvero quella massima (se il veicolo appartenga all’imputato: da un minimo di un anno ad un massimo di due); ma, risultando nel caso di specie l’appartenenza all’imputato del veicolo (dall’accesso agli atti, consentito, atteso il tipo di vizio denunziato: tra numerose, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, NOME, Rv. 255304), la sanzione è stata in effetti fissata, come denunziato dal ricorrente, nel massimo, senza alcuna giustificazione.
Il Tribunale, così facendo, si è discostato dal consolidato principio di diritto secondo il quale «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto “equa” la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)» (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME NOME, Rv. 279635-02; nello stesso senso v. già, tra le altre, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237470; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, COGNOME, Rv. 210395).
5.Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Pescara.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica.
Così deciso il 21/03/2024.