Sospensione Patente: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente?
La sospensione patente è una delle sanzioni accessorie più temute dagli automobilisti, spesso applicata in seguito a gravi infrazioni del Codice della Strada. Ma come decide il giudice la sua durata? E quanto dettagliata deve essere la sua motivazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre chiarimenti fondamentali su questo punto, delineando i confini della discrezionalità del giudice e i requisiti della motivazione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato, a seguito di patteggiamento, a due anni di reclusione (con sospensione condizionale della pena) per il reato di cui all’art. 589 bis del Codice della Strada. Oltre alla pena principale, il Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP) aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di due anni.
L’imputato, ritenendo la motivazione sulla durata della sanzione insufficiente, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. La difesa sosteneva che il giudice non avesse spiegato adeguatamente le ragioni che lo avevano portato a stabilire una sospensione di ben due anni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione del GUP era correttamente motivata e rientrava pienamente nei poteri discrezionali del giudice di merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità nella Sospensione Patente
Il cuore della decisione risiede nel principio consolidato che regola la graduazione delle sanzioni accessorie. La Cassazione ha ribadito che la determinazione della durata della sospensione della patente rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per adempiere al suo obbligo di motivazione, non è sempre necessaria una spiegazione analitica e dettagliata.
In particolare, la Corte ha specificato che:
1. Riferimento alla Gravità del Fatto: Il GUP aveva giustamente fondato la sua decisione sulla ‘gravità del fatto’ e sulla ‘pericolosità della condotta di guida’, evidenziando che l’imputato era stato trovato in stato di ebbrezza. Questo richiamo ai criteri di legge è stato ritenuto sufficiente.
2. Sanzione nel Medio Edittale: La legge prevede una sospensione fino a un massimo di quattro anni. Fissare la sanzione a due anni significa rimanere nel ‘medio edittale’. La giurisprudenza costante afferma che una motivazione specifica e dettagliata è richiesta solo quando la sanzione supera tale misura media. Al di sotto di questa soglia, un richiamo alla congruità della sanzione e alla gravità della violazione è considerato adeguato.
3. Ponderazione delle Opzioni: La sentenza di merito conteneva anche una ponderazione sulla scelta della sanzione meno grave (la sospensione) rispetto a quella più afflittiva della revoca, dimostrando che il giudice aveva considerato tutte le opzioni disponibili.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento che comporti la sospensione patente. Contestare la durata della sanzione accessoria sulla base di un presunto difetto di motivazione è un’impresa ardua, specialmente se la durata stabilita non è sproporzionata o superiore alla media prevista dalla legge. La decisione del giudice è ampiamente discrezionale e, se ancorata a elementi concreti come la gravità della condotta (ad esempio, la guida in stato di ebbrezza), risulta difficilmente censurabile in sede di legittimità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso per cassazione su questo punto deve dimostrare una palese illogicità o una totale assenza di motivazione, e non un semplice disaccordo con la valutazione del giudice.
Quando un giudice deve fornire una motivazione dettagliata per la durata della sospensione della patente?
Un giudice è tenuto a fornire una spiegazione specifica e dettagliata solo quando la durata della sanzione imposta è superiore alla misura media prevista dalla norma di riferimento. Per sanzioni che rientrano nel cosiddetto ‘medio edittale’, è sufficiente un richiamo alla gravità della violazione.
La guida in stato di ebbrezza è un motivo sufficiente per giustificare una sospensione della patente di due anni?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice può legittimamente motivare una sanzione di due anni di sospensione facendo riferimento alla gravità del fatto e alla pericolosità della condotta, elementi concretizzati dalla guida in stato di ebbrezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42935 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 GUP del tribunale di Brindisi, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. applicato a COGNOME NOME la pena di anni due di reclusione, con so condizionale, per il reato di cui all’art. 589 bis Cds. Applicava altresì all’imput accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la s lamentando vizio di motivazione con riferimento alla misura della sanzione accessoria i
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospens patente di guida, fissata in anni due, il GUP ha argomentato in ordine alla gravità del pericolosità della condotta di guida, poiché l’imputato era stato trovato in stato di riguardo, la sentenza contiene anche una ponderazione circa le ragioni di scelta della m sanzione della sospensione, anzìchè della revoca (Corte Cost. n.88/2019). Va inoltre ril la sanzione della sospensione è stata contenuta nei limiti del medio edittale (la m dalla norma è fino a 4 anni) e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego d legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità dell irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ra seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 2592 Sez. F – n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024