Sospensione Patente e Omicidio Stradale: I Limiti alla Discrezionalità del Giudice
In caso di omicidio stradale, la determinazione della durata della sospensione patente è uno degli aspetti più delicati e dibattuti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui poteri del giudice e sui criteri che devono guidare la sua decisione, anche quando la motivazione appare sintetica. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi applicati.
Il Contesto del Ricorso: La Durata della Sospensione Patente
Il caso trae origine da un tragico incidente stradale in cui un automobilista, alla guida di un furgone, ha causato la morte di un’altra persona. A seguito di un patteggiamento, l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 589-bis del codice penale.
Oltre alla pena principale, il giudice di primo grado ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di tre anni, poi ridotta a due anni in applicazione di una specifica norma del Codice della Strada. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione fornita dal giudice fosse meramente “apparente”. Secondo il ricorrente, il semplice riferimento alla “gravità del fatto” e alle “modalità della condotta” non era sufficiente a giustificare una sanzione così severa, collocata ben al di sopra della media della forbice edittale (che varia da un minimo di quindici giorni a un massimo di quattro anni).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della decisione del giudice di merito. Gli Ermellini hanno stabilito che la motivazione, sebbene concisa, non era affatto apparente, poiché doveva essere letta in combinato disposto con la descrizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza. Questa impostazione rafforza il principio secondo cui la valutazione della congruità di una sanzione non può prescindere da un’analisi completa del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni: la Gravità del Fatto e la Sospensione Patente
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valorizzazione degli elementi fattuali che il giudice di merito aveva implicitamente considerato. La motivazione sulla sospensione patente era fondata su elementi concreti e inequivocabili emersi dalla ricostruzione dell’incidente:
* Eccesso di velocità: L’imputato viaggiava a 90 km/h in un tratto di strada con un limite di 50 km/h.
* Condotta pericolosa: Si era avvicinato pericolosamente al veicolo della vittima nonostante si trovasse su un rettilineo e in condizioni di piena visibilità.
Questi elementi, secondo la Corte, dimostrano una violazione grave e consapevole delle norme sulla circolazione stradale, giustificando pienamente una sanzione di durata significativa. Il giudice, quindi, ha correttamente esercitato la propria discrezionalità.
I Criteri di Valutazione del Giudice
La Corte ha ribadito che, come per la pena principale, anche la graduazione delle sanzioni amministrative accessorie rientra nella discrezionalità del giudice. L’obbligo di motivazione è assolto quando si dà conto di aver applicato i criteri previsti dall’art. 218, comma 2, del Codice della Strada. Questi criteri sono:
1. L’entità del danno apportato.
2. La gravità della violazione commessa.
3. Il pericolo che l’ulteriore circolazione del soggetto potrebbe cagionare.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il pericolo futuro non fosse tale da imporre la misura massima della revoca della patente, ma ha valutato che la gravità delle violazioni e l’esito mortale dell’incidente richiedessero una sospensione di lunga durata. La motivazione, ancorché sintetica, era quindi ancorata a questi precisi parametri legali.
Conclusioni: Le Implicazioni per gli Automobilisti
Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre una lezione importante: non è sufficiente contestare la durata di una sanzione accessoria come la sospensione patente definendola genericamente eccessiva. È necessario confrontarsi specificamente con il contenuto della motivazione del giudice e, soprattutto, con i fatti concreti su cui essa si fonda. La discrezionalità del giudice è ampia, ma non arbitraria: essa si basa su una valutazione ponderata degli elementi del caso, e un riferimento alla “gravità del fatto” è considerato valido e sufficiente quando la sentenza stessa descrive in modo chiaro e dettagliato le condotte che costituiscono tale gravità. Per gli automobilisti, ciò significa che una condotta di guida palesemente pericolosa e in violazione delle norme stradali sarà un fattore determinante nella severità delle sanzioni, anche accessorie.
Quali criteri deve usare il giudice per decidere la durata della sospensione della patente?
Il giudice deve determinare la durata basandosi su tre criteri principali, come indicato dall’art. 218 del Codice della Strada: l’entità del danno causato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l’ulteriore circolazione del conducente potrebbe rappresentare.
È sufficiente che il giudice motivi la durata della sospensione facendo un generico riferimento alla “gravità del fatto”?
Sì, secondo la Corte di Cassazione questo riferimento è sufficiente a condizione che la sentenza descriva in modo chiaro e dettagliato i fatti specifici che dimostrano tale gravità. La motivazione sintetica deve essere letta insieme alla ricostruzione dell’incidente contenuta nel provvedimento.
Se il giudice non applica la revoca della patente, significa che la violazione non è stata grave?
No. La decisione di non revocare la patente indica che il giudice non ha ritenuto il conducente così pericoloso da impedirgli permanentemente la guida. Tuttavia, ciò non esclude che la violazione commessa e il danno causato siano stati ritenuti estremamente gravi, giustificando una sospensione della patente di durata significativa, come due anni nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34582 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di ISERNIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia in relazione al delitto di cui all’art. 589 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Bagnoli del Trigno il 2 ottobre 2023.
Con l’unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che, a fronte di una forbice edittale cha va da un minimo di quindici giorni ad un massimo di quattro anni, è stata determinata nella misura di anni tre e ridotta ad anni due ai sensi dell’art. 222, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Secondo la difesa, la motivazione fornita dalla sentenza impugnata che ha fatto riferimento alla «gravità del fatto» e alle «modalità della condotta» per determinare la durata della sospensione in misura superiore alla media edittale sarebbe solo apparente e non terrebbe conto, inoltre, dei criteri fissati dall’art. 218 d.lgs. 285/1992 per la valutazione della gravità della violazione commessa.
Con memoria in data 28 agosto 2025, il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che il giudice di merito ha indicato le ragioni per le quali, avendo optato per la sanzione accessoria della sospensione della partente di guida in luogo di quella, pur consentita, della revoca ha determinato la durata della sospensione in misura elevata. Ritenuto che il riferimento alla gravità del fatto e alle modalità della condotta contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata debba essere letto avendo riguardo alla descrizione RAGIONE_SOCIALE modalità dell’incidente (pag. 3) dalla quale risulta che l’imputato viaggiava alla guida di un furgone a velocità elevata (90km/h), superiore al limite imposto di 50km/h, e si avvicinò pericolosamente all’autovettura condotta dalla vittima pur trovandosi a viaggiare su una strada rettilinea e in situazione di piena visibilità.
Rilevato che, anche la graduazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative, come la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il giudice assolve all’obbligo di motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all’art. 218 comma 2 cod. strada (Sez. 4, n.13882 del 19/02/2020, Rv. 279139).
Rilevato che, secondo questa disposizione, la durata della sospensione della patente di guida deve essere determinata «in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare».
Rilevato che, nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il pericolo conseguente all’ulteriore circolazione non fosse così grave da determinare la revoca della patente di guida e, tuttavia, ha valutato che la sospensione dovesse avere durata significativa tenendo conto dell’esito mortale dell’incidente e RAGIONE_SOCIALE gravi violazioni RAGIONE_SOCIALE norme sulla disciplina della circolazione stradale che lo hanno determinato.
Rilevato che il ricorrente non si confronta col complessivo contenuto della motivazione e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consigl re estensore
Il Pricnte