Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVIANO il 06/09/1968
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 7 settembre 2022, con la quale NOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci, giorni venti di reclusione con sospensione della patente di guida per mesi sei in relazione al reato di cui all’art. 589 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e violazione di legge in ordine all’eccessiva durata della sospensione della patente di guida.
Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito.
Il ricorrente si limita a ribadire che, sulla base di massime di comune esperienza, la distanza tenuta durante il sorpasso risultava congrua e che la condotta del ciclista avrebbe dovuto essere considerata pericolosa e idonea ad influire sulla marcia.
Le sentenze di primo e secondo grado, con motivazione che deve essere letta congiuntamente in base ai noti principi della cd ” doppia conforme”, hanno dato diffusamente atto dell’assenza di elementi che provassero il concorso di colpa della vittima nonché del fatto che l’imputato avesse iniziato una manovra di sorpasso di un velocipede senza lasciare a quest’ultimo adeguato spazio di manovra, mentre del tutto congetturale e priva di concreti riscontri era la tesi difensiva secondo cui l vittima avesse effettuato una
La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata al grado di colpa dell’imputato, nonché contenuta nei limiti previsti. La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell’art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui ” Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare ” (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271661).
Va infatti rilevato che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la
durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n.
21574 del 29/01/2014, COGNOME Rv. 259211 – 01; Sez. F – n. 24023 del
20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635 – 02).
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025.