Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31200 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a VALCEA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Novara ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena su richiesta delle parti a NOME per la fattispecie di cui all’art. 589-bis, commi primo e settimo, cod. pen., nonché, ex art 222, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 295 («cod. strada»), la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Avverso la sentenza è stato proposto nell’interesse dell’imputato ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinata in tre anni poi ridotti a due anni per il rito, in ragi dell’omessa motivazione in ordine ai parametri che dovrebbero sottendere alla relativa commisurazione giudiziale, quelli di cui all’art. 218 cod. strada.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen. in quanto riguardante una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo delle parti, è fondato (per la non operatività dei limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., trattandosi di statuizione al di fuori dell’accordo, ex plurimis: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349 – 01; Sez. 4, n. 18942 del 27/3/2019, COGNOME, Rv. 275435 – 01; Sez. 6, n. 15848 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275224 – 01; Sez. 4, n. 29179 del 23/5/2018, P., Rv. 273091 – 01).
Occorre richiamare i principi di legittimità governanti la materia come sintetizzati da Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, COGNOME, in motivazione, per cui allorché il giudice con la sentenza di «patteggiamento» applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media edittale, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione (ex plurimis, oltre a Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione, anche: Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252738 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237470 – 01, e Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, COGNOME, Rv. 210395 – 01). Ne discende, specularmente, per la citata sentenza COGNOME, che quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a assolvere l’onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa
accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Sempre mutuando l’iter logico-giuridico della sentenza innanzi richiamata, occorre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata in base non ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. bensì ai diver parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis, oltre a Sez. 4, n. 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, cit., in motivazione, anche: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280393 – 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271661 – 01; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, COGNOME, Rv. 283490 – 01, in motivazione, e Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283022 – 01, in motivazione, per la quale la valutazione dei detti criteri piò anche essere operata complessivamente, così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri assolve adeguatamente all’obbligo’della motivazione, trattandosi di valutazione che difatti rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto). Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente laddove la stessa superi la media edittale all’uopo prevista, deve bensì fornirne – come detto adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211 – 01), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Orbene, il giudice di merito ha disatteso i principi di cui innanzi, pu sostanzialmente tenendo conto che, in forza dell’intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all’art. 222 cod. strada, la fattispecie concreta vede l’applicazione alternativa della sanzione della revoca della patente di guida (fino a quattro anni) o della sanzione della sospensione della stessa, applicando, di conseguenza, la seconda e più mite sanzione, ridotta per il rito ex art. 222,
comma 2-bis cod. strada (circa l’operatività della riduzione per il rito anche nel caso di applicata sospensione in luogo della revoca della patente, si vedano Sez. 4, n. 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, COGNOME, cit., e Sez. 4, n. 18368 del 18/04/2021, COGNOME, non massimata). È stata difatti determinata l’entità della sanzione, pari a tre anni di reclusione (poi ridotta per il rito a due anni), senza bsplicitazione del fondamento della detta commisurazione giudiziale e in ragione di un mero richiamo della norma di riferimento, l’art. 222, commi 2 e 2-bis cod. strada, con la conseguente non emersione del sotteso iter logico-giuridico quanto ai parametri di cui all’art. 218 cod. strada, non emergendo peraltro esso implicitamente dall’apparato motivazionale relativo alla decisione ex art. 444 cod. proc. pen.
Ne consegue, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Novara, diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Novara, diversa persona fisica.
Così deciso il 4 luglio 2024 nsigl GLYPH
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