Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3835 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3835 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sui ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 29/12/1987
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, NOME COGNOME è stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) co. 2 bis e sexie d.lgs. n. 285/1992 alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda ed applicata la sospensione della patente di guida per il periodo di mesi sei. La Corte di appello, con ordinanza del 17 ottobre 2024 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto ritenendo i motivi di gravame viziati di genericità ai sensi dell’art. 591 co. 1 lett. c) in rapporto all’art. 581 co. 1 bis cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza suddetta è stato proposto ricorso nell’interesse di COGNOME affidandolo ad unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Per quanto in maniera sintetica, con il primo motivo si era dedotta l’eccessività della pena in rapporto alla giovane età dell’imputato, alla circostanza che l’incidente non aveva coinvolto persone né veicoli ma solo un new jersey in cemento e il guard-rail spartitraffico. Con il secondo motivo si era chiesto l’annullamento della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida evidenziando che già dalla CNR del 27/08/2016 era emerso che “non veniva ritirata la patente di guida perché mai conseguita”. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto aspecifici per genericità i motivi dedotti con i quali, comunque, erano stati impugnati in maniera sintetica ma precisa punti della sentenza sì da determinare con previsione l’oggetto del gravame.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di appello proposto con il quale, per quanto in estrema sintesi, si chiedeva la revoca della sospensione della patente di guida evidenziando che già dalla CNR richiamata dal primo giudice a pagina 3 della sentenza, si evidenziava che il COGNOME non l’avesse mai conseguita.
Come rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta, deve essere applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12316 del 30/01/2002, COGNOME, Rv. 221039 -01, secondo cui «Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale,
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a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alc abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne’, tanto men essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso».
E’ stato ulteriormente precisato che la sospensione della patente di guida confronti di chi non l’abbia conseguita non può essere disposta per ineseguibilità sentenza stante la mancanza dell’oggetto, come si ricava dalla interpretazi letterale del termine «sospensione, da elementari logica e buon senso, nonché dalla interpretazione sistematica» (Sez. 4, n. 12132 del 16/11/2022, dep. 2023)
Quanto alla genericità del motivo di gravame proposto, questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di impugnazione, ai fini della valutazione de ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessari ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di chiede la riforma ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto non ne condivide la valutazione (Sez. 3 n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841 – 01) Nel caso di specie l’imputato con il secondo motivo di appello chiedeva l’annullament della sospensione della patente di guida espressamente indicando il punto della CN in cui si evidenziava la circostanza di non averla mai conseguita.
L’art. 581 cod. proc. pen. nel disciplinare i requisiti di forma dell’impugnazi ne condiziona l’ammissibilità alla indicazione delle ragioni di diritto e degli el di fatto che la sorreggono.
Quanto al concetto di specificità è stato evidenziato che se la ratio d preclusioni individuate dal legislatore risiede nell’esigenza di delimitare i devoluto, per evitare impugnazioni aventi natura meramente dilatoria, consentendo al giudice di individuare il contenuto dei rilievi proposti, ne consegue che il re della specificità debba ritenersi integrato con l’indicazione, quantomeno nelle essenziali, delle ragioni sottese ad una diversa risposta del giudice di secondo g rispetto alle valutazioni espresse nel giudizio di primo grado.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’appellante non può limitar a confutare semplicemente il “decisum” del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo che lo stesso contrapponga, alle ragioni post fondamento della decisione impugnata, argomenti che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertine a quelli considerati dal primo giudice e che, quand’anche vengano reiterate richieste svolte in primo grado le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si riteng
condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, COGNOME, 268822). Il metro per valutare l’ammissibilità dell’appello, rimedio di tipo devol atto a provocare un nuovo esame del merito, è rappresentato dalla indicazione quantomeno nelle linee essenziali – delle ragioni volte a sollecitare una div risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni espresse nella sen impugnata (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012 – dep. 30/11/2012, Cannone. Rv. 253952).
Occorre, dunque, che il ricorrente prenda posizione rispetto al punto del pronuncia di cui chiede la riforma indicando le ragioni di diritto o di fatto di c condivide la valutazione sì da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Ciò non significa censure debbano rappresentare diffuse dissertazioni essendo sufficiente che poss identificarsi con accettabile precisione il punto cui si riferiscono le doglian ragioni per le quali lo si contesta. Nel caso di specie l’atto di appello, letto dei principi citati, consente agevolmente di individuare l’ambito di rivalutaz richiesto al giudice di appello così come l’oggetto della doglíanza, costituito preciso elemento opposto: la sospensione di una patente di guida mai conseguita.
D’altra parte va evidenziato che la declaratoria di inammissibilità dell’appel stata pronunciata con la procedura prevista dall’art. 591 cod. proc. pen., i imponeva una interpretazione ancora più restrittiva delle preclusioni in termin inammissibilità per l’aspecificità dei motivi secondo quanto questa Corte ha chiar ossia che occorre che si tratti di una manifesta carenza di censura tale da non esi alcuna risposta da parte del giudice di appello (Sez. 3, n. 12355 del 07/01/20 dep. 17/03/2014, Palermo, Rv. 259742).
Solo per ragioni di completezza va detto che si è anche affermato che l ineseguibilità della sanzione farebbe venir meno l’interesse ad impugnare, tuttav la questione non è stata neppure affrontata dalla Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla disposta sanzion amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimin Rigetta il ricorso nel resto.
Deciso il 9 gennaio 2025