Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36917 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di AVV_NOTAIO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall ‘ imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di AVV_NOTAIO ha confermato la sentenza emessa il 23/02/2024 dal Tribunale di AVV_NOTAIO nei confronti di NOME COGNOME, con la quale lo stesso era stato assolto dal reato previsto dall’art.187, commi 1 e 1quater , del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 ai sensi dell’art.131 -bis cod.pen., con contestuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale; nella quale era stato rilevato che, in data 23/04/2022, l’imputato era stato sottoposto a controllo -dopo un arresto anomalo avvenuto a un segnale di stop -ed era stato constatato che stava fumando una sigaretta sprigionante un fumo simile a quello di sostanza stupefacente, presentando sintomi di alterazioni quali pupille dilatate, occhi arrossati e difficoltà nei movimenti; che, all’esito del
contro
llo eseguito presso il più vicino nosocomio, il conducente era risultato positivo ai cannabinoidi; che, sulla scorta di tali elementi, il Tribunale era giunto a una pronuncia di assoluzione in ordine al reato ascritto, ritenendo scarso il pericolo pr ovocato dalla condotta dell’imputato.
Il giudice di appello ha ritenuto infondato il motivo con il quale l’imputato aveva dedotto l’insussistenza della condotta tipica punita dall’art.187, comma 1, C.d.s., rilevando che concorrevano i due elementi connotativi della fattispecie contestata; ovve ro, da un lato, l’assunzione di sostanza stupefacente e, dall’altro, lo stato di alterazione fisica riscontrata da parte degli operanti.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove era stata ritenuta sussistente la condizione di alterazione psicofisica dell’imputato al momento del fatto.
Ha esposto che, al momento del controllo avvenuto presso l’Ospedale San Martino di AVV_NOTAIO, era stato dato atto che l’imputato non si trovava in stato di alterazione; esponeva, quindi, che la Corte territoriale non aveva tenuto conto degli elementi apportati dalla difesa, quali la stanchezza del conducente dopo un turno di lavoro conclusosi a tarda ora e che la motivazione si presentava carente nella parte in cui non chiariva le ragioni in base alle quali lo stato di alterazione era venuto meno dopo circa un ‘ora dall’originario controllo.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.187 C.d.s..
Ha dedotto che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarebbe stata illegittimamente applicata, presupponendo necessariamente la stessa una pronuncia di condanna.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato quanto al primo motivo e fondato in ordine al secondo.
2. Va pregiudizialmente rilevato che sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.), 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002), 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272877; in senso conforme, Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 280226).
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’art.187, comma 1, C.d.s., nel testo applicabile ratione temporis , prevedeva che: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno».
A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con orientamento del tutto costante, che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Rv. 270929; in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish; nello stesso senso Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, Rv. 284099).
Conclusione, a propria volta, coerente con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S. ha affermato trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo,
ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti” (C. Cost., ord. n. 277/2004).
Nel caso di specie, quindi, con motivazione coerente rispetto ai predetti principi, i giudici di merito hanno valutato, da un lato, la positività rispetto all’assunzione dei cannabinoidi riscontrata presso il locale nosocomio e, dall’altro, gli indici oggettivi di alterazione riscontrati dagli operanti e consistenti nella dilatazione delle pupille, nell’arrossamento degli occhi e nella difficoltà dei movimenti, con difficoltà di equilibrio; ritenendo, a propria volta, che tali elementi non potessero ritenersi superati dal dato -dedotto dalla difesa -relativo all’assenza di elementi sintomatici dell’alterazione al momento del controllo avvenuto presso l’ospedale, in quanto effettuato oltre un’ora dopo quello svolto da parte degli operanti.
4. Il secondo motivo è fondato.
I giudici di merito, nel ritenere applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art.131 -bis cod.pen., hanno applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art.187, comma 1, C.d.s..
Peraltro, a tale proposito, già Sez. U, n. 13681 del 06/04/2016, Rv. 266592-01 avevano evidenziato – in specifico riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza -che alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata però al AVV_NOTAIO, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge.
Nel caso in esame, l’art.187, comma 1, C.d.s. prevede che la sanzione amministrativa accessoria sia irrogata a seguito dell”accertamento del reato’ e non della condanna; nondimeno, in applicazione del principio dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite citata, deve escludersi che la stessa possa essere applicata in sede di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.131 -bis cod.pen., dovendo questa essere rimessa alla competente autorità amministrativa (Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024, Rv. 287066) e ciò in quanto, in presenza di tale pronuncia, le sanzioni amministrative riprendono la loro strutturale autonomia.
Sul punto, deve ritenersi altresì che la relativa questione sia comunque rilevabile ex novo da parte della Corte di legittimità, pur in assenza -come nel caso di specie -di omessa devoluzione della questione al giudice di appello, in riferimento al disposto dell’art.606, comma 3, cod.proc.pen., dovendosi invece richiamare il disposto dell’art. 609, comma 2, cod.proc.pen..
A tale proposito, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che anche l’eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce al giudice di legittimità di procedere all’annullamento della sentenza
impugnata nella parte in cui ha irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale, stante il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall’art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689 essendo stati ritenuti applicabili, anche all’ambi to delle sanzioni amministrative medesimi, i principi vigenti in tema di illegalità della pena (Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Rv. 263596).
Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO per il seguito di competenza; nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO per il seguito di competenza. Rigetta il ricorso nel resto.
Così è deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME